decreto-legge 9 ottobre 2024, n. 155 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” - Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024 n. 246.
È stato pubblicato il c.d. decreto economico-fiscale (decreto-legge 9 ottobre 2024, n. 155), allo scopo di prevedere misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonché in materia di PNRR e per adottare disposizioni in materia di investimenti.
Il provvedimento (allegato) contiene alcune disposizioni di natura fiscale di interesse per la categoria, di seguito evidenziate.
concordato preventivo biennale
L’articolo 7 del decreto riguarda il concordato preventivo biennale e il ravvedimento speciale .
Questa norma prevede che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19;
- hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività.
Per le annualità in cui sussistono le circostanze sopra menzionate, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
- la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui sopra, l’aliquota del 12,5%;
- la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’imposta sostitutiva dell’IRAP è determinata applicando, all’incremento di cui sopra l’aliquota del 3,9%.
Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP sono diminuite del 30%.
credito d’imposta ZES
L’articolo 8 del decreto, invece, contiene modifiche al credito d’imposta ZES .
E’ stato previsto che mediante la comunicazione integrativa, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
← Ritorna
Le Terme Tettuccio