CCNL Turismo – assegnazione a mansioni superiori
L’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo 5 luglio 2024 ha apportato importanti modifiche alla disciplina contrattuale dei passaggi di qualifica e dell’assegnazione a mansioni superiori.
In particolare, all’articolo 51 del CCNL Turismo viene confermata la previsione del comma 1, in base alla quale “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.”
Viene invece eliminata la seconda parte dello stesso comma 1, laddove era previsto che “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi”.
A questa eliminazione fa seguito il nuovo comma 2 dell’articolo 51, il quale afferma che “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2103, comma 7, del Codice civile, nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi”.
La novità introdotta comporta un rilevante vantaggio per le aziende, le quali avranno un periodo più ampio (sei mesi in luogo dei precedenti tre) per valutare l’assegnazione a mansioni superiori del collaboratore.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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