CCNL Turismo – modifiche alla disciplina contrattuale dell’appalto di servizi e internalizzazione
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Turismo sottoscritta il 5 luglio 2024 ha introdotto importanti modificazioni nella disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro .
In particolare, con riferimento al ricorso all’appalto di servizi sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alle garanzie connesse alla procedura di esternalizzazione, alla successione dei contratti d’appalto e all’ipotesi di internalizzazione dei servizi precedentemente affidati in appalto.
Nel fare rinvio a un’attenta lettura del testo dell’intesa negoziale, di seguito se ne riassumono gli aspetti relativi a quanto in oggetto.
appalto di servizi
L’intesa raggiunta il 5 luglio prevede la sostituzione del precedente articolo 97 (Appalto di servizi) con una nuova versione che contiene alcune modifiche volte a chiarire alcuni aspetti della procedura che porta al conferimento in appalto a terzi della gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente dall’azienda.
In particolare, si chiarisce che i destinatari della procedura di informazione in caso di conferimento in appalto siano le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA o RSU) unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL Turismo.
Con riferimento ai successivi cambi di appalto, l’ipotesi di accordo prevede (articolo 97, commi 8, 9 e 10) una specifica procedura.
In tali casi, l’azienda convocherà le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU) e le rispettive organizzazioni sindacali territoriali al fine di informarle rispetto alle modalità di subentro del nuovo appaltatore.
In particolare, l’informativa riguarderà:
a) la salvaguardia dei livelli occupazionali;
b) l’applicazione di quanto previsto dai commi 6 e 7 (relativamente al trattamento economico e normativo degli ex dipendenti);
c) il CCNL che sarà applicato dall’azienda subentrante, fermo restando che - in conformità alle norme di legge - al personale impiegato nell'appalto di servizi spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale di settore stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il confronto dovrà concludersi entro dieci giorni dalla convocazione; oltre tale periodo, le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.
In assenza della RSA e/o RSU nelle unità produttive con più di quindici dipendenti la convocazione sarà indirizzata alle competenti organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL Turismo.
internalizzazione
L’intesa introduce un nuovo articolo (97-bis), denominato “internalizzazione”, che prevede una rilevante novità per le imprese che intendano assumere in gestione diretta un servizio che in precedenza era affidato alla gestione di un appaltatore.
In tali casi, l’azienda informerà, anche per il tramite dell’associazione territoriale alla quale aderisce, le rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA/RSU) unitamente alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali al fine dell’attivazione di un confronto e della definizione di eventuali intese sulla materia.
Le intese potranno riguardare le modalità di armonizzazione delle eventuali differenze tra il trattamento economico e normativo in precedenza applicato dall’appaltatore e il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Turismo e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale.
La procedura ha lo scopo di far sì che l’eventuale internalizzazione del servizio sia graduale, per permettere alle aziende una progressiva armonizzazione delle condizioni d’impiego in essere presso l’appaltatore con le previsioni del CCNL Turismo.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
← Ritorna
Le Terme Tettuccio