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locazioni brevi - regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 aprile 2024 è stato pubblicato il regolamento europeo 2024/1028, finalizzato ad armonizzare le banche dati sulle locazioni brevi, se costituite dagli Stati membri, nell’obiettivo di ovviare all’attuale mancanza di informazioni affidabili su tale forma di ricettività. La mancanza di tali informazioni rende infatti difficile per le autorità valutare l’impatto effettivo dei servizi di locazione di alloggi a breve termine, come pure elaborare e attuare risposte politiche adeguate e proporzionate.

Il regolamento europeo intende quindi armonizzare le informazioni che gli Stati membri, che hanno istituito o istituiranno banche dati sulle locazioni brevi, devono richiedere per la registrazione degli immobili e dei locatori, nonché gli obblighi di trasparenza e di condivisione dati per le piattaforme online di locazione a breve termine.

definizioni

Si intende per «unità» un alloggio ammobiliato situato nell’Unione che è oggetto della prestazione di un servizio di locazione di alloggi a breve termine; non sono compresi nella definizione di “unità”:

- gli alberghi e gli alloggi simili, compresi i complessi alberghieri, gli alberghi composti da suite o gli aparthotel e i motel quali descritti nella NACE Rev. 2, gruppo 55.1 («alberghi e alloggi simili»), nonché gli ostelli quali descritti nella NACE Rev. 2, gruppo 55.2 («alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni»);

- la fornitura di alloggi in aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte quali descritte nella NACE Rev. 2, gruppo 55.3.

Si intende per «locatore» una persona fisica o giuridica che presta, o intende prestare, a titolo professionale, non professionale, su base regolare o temporanea, un servizio di locazione di alloggi a breve termine fornito a fronte di un corrispettivo, attraverso una piattaforma online di locazione a breve termine.

procedure di registrazione

Le procedure di registrazione istituite dagli Stati membri devono essere disponibili online e gratuitamente, ove possibile, o a un costo ragionevole e proporzionato, e devono consentire il rilascio automatico e immediato di un numero di registrazione, che non include dati personali, per un’unità specifica al momento della presentazione, da parte del locatore, delle seguenti informazioni:

per ciascuna unità:

- l’indirizzo specifico dell’unità, compresi, se del caso, il suo numero, il numero della cassetta postale, se differente, il piano al quale è ubicata l’unità, il riferimento catastale o ogni altro tipo di informazione che consenta di identificarla con precisione;

- il tipo di unità;

- se l’unità offerta costituisce una parte o la totalità dell’abitazione principale o secondaria del locatore, o se è utilizzata per altri fini;

- il numero massimo di posti letto disponibili e di ospiti che l’unità accoglie;

- nel caso in cui l’unità è soggetta ad un regime di autorizzazione, che il locatore deve ottenere per offrire servizi di locazione breve, se il locatore ha ottenuto detta autorizzazione;

se il locatore è una persona fisica:

- il nome e il numero di identificazione nazionale o altre informazioni che ne consentano l’identificazione;

- l’indirizzo, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte;

se il locatore è una persona giuridica:

- il suo nome e il numero nazionale di registrazione dell’attività;

- il nome di un rappresentante legale;

- la sua sede legale;

- il recapito telefonico di almeno un rappresentante di tale persona giuridica;

- un indirizzo di posta elettronica che l’autorità competente può utilizzare per le comunicazioni scritte.

Gli Stati membri possono esigere che le informazioni inserite siano corredate di un’adeguata documentazione giustificativa.

Un’unità non deve essere soggetta a più di una procedura di registrazione, e devono esistere mezzi tecnici che consentano al locatore di aggiornare le informazioni e la documentazione.

Devono inoltre esistere mezzi tecnici per valutare la validità dei numeri di registrazione, e per consentire al locatore di cancellare un’unità dal registro.

I locatori, quando offrono i propri servizi tramite una piattaforma online di locazione a breve termine, sono tenuti a dichiarare alla piattaforma se l’unità offerta è soggetta a una procedura di registrazione e, in caso affermativo, a fornire il numero di registrazione.

verifica da parte delle autorità competenti e provvedimenti conseguenti

Le autorità competenti possono, in qualsiasi momento dopo il rilascio del numero di registrazione, verificare la dichiarazione e l’eventuale documentazione giustificativa presentata da un locatore.

Nel caso in cui le informazioni o la documentazione presentata risultino incomplete o inesatte, l’autorità competente ha il potere di chiedere al locatore di rettificare le informazioni e la documentazione fornite entro un termine ragionevole.

Qualora un locatore ometta di integrare o rettificare le informazioni o la documentazione richieste, l’autorità competente, con una specifica procedura, ha il potere di sospendere la validità di uno o più numeri di registrazione interessati, di richiedere informazioni supplementari alle piattaforme online di locazione a breve termine, nonché di ordinare alle piattaforme di cancellare tutti gli annunci relativi all’unità o alle unità in questione o di disabilitare l’accesso a tali annunci senza indebito ritardo.

istituzione e funzionalità dei punti di ingresso digitali unici

Lo Stato membro che abbia istituito una o più procedure di registrazione, istituisce un punto di ingresso digitale unico per la ricezione e la trasmissione dei dati relativi alle attività. Il punto di ingresso digitale unico deve prevedere l’interoperabilità con il registro e una banca dati online o un’interfaccia online liberamente accessibile e leggibile elettronicamente per le necessarie verifiche.

Il punto di ingresso digitale unico fornisce inoltre un’interfaccia tecnica per le piattaforme online di locazione a breve termine che consente la trasmissione da macchina a macchina e manuale dei dati relativi alle attività, del pertinente numero di registrazione e degli URL degli annunci, la quale, al fine di garantire l’interoperabilità, deve essere applicata utilizzando un’interfaccia di programmazione delle applicazioni basata su requisiti tecnici definite dalla Commissione europea.

obblighi delle piattaforme

Le piattaforme online di locazione a breve termine devono progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da imporre ai locatori di autodichiarare se l’unità offerta per servizi di locazione di alloggi a breve termine è situata in una zona in cui è stata istituita o si applica una procedura di registrazione.

Qualora il locatore dichiari che un’unità offerta per servizi di locazione di alloggi a breve termine è situata in una zona in cui è stata istituita o si applica una procedura di registrazione, la piattaforma deve garantire che i locatori abbiano fornito un numero di registrazione prima di consentire l’offerta di servizi di locazione di alloggi a breve termine in relazione a tale unità, e che i locatori indichino chiaramente tale numero di registrazione come parte del loro annuncio.

Le piattaforme devono verificare in modo casuale e periodico le dichiarazioni dei locatori, tenendo conto dell’elenco messo a disposizione dagli Stati membri delle zone in cui si applica una procedura di registrazione nel loro territorio, e, qualora tale procedura esista, della validità del numero di registrazione fornito dal locatore, attraverso l’uso delle funzionalità offerte dai punti di ingresso digitali unici.

Le piattaforme online di locazione a breve termine informano senza indebito ritardo le autorità competenti e i locatori dei risultati delle verifiche casuali in merito a dichiarazioni inesatte dei locatori, all’utilizzo improprio di numeri di registrazione o a numeri di registrazione non validi.

entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 19 maggio 2024, ma il suo contenuto diventa applicabile a decorrere dal 20 maggio 2026.

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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