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conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (GU n.100 del 30 aprile 2024) - nuovo credito di imposta Transizione 5.0

E’ stato approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge “PNRR”

Nel provvedimento è contenuta una disposizione di incentivazione di interesse per le aziende del nostro settore

nuovo credito di imposta Transizione 5.0 (articolo 38)

L’articolo 38 introduce il credito di imposta Transizione 5.0 finalizzato a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

È demandato ad un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il compito di definire le modalità attuative del nuovo incentivo.

Il credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Non possono fruire del credito di imposta:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata:

- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;

- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici pari almeno al:

- 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale,

oppure

- 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento.

Ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni di cui all’Allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitariamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 181/2023. Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo;

- le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti complessivamente effettuati, e in ogni caso sino al massimo di 300.000 euro. Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni all’impresa, individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Le aliquote dei crediti di imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.

Nello specifico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:

a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento dal 5 al 10%:

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% e fino al 15%:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;

c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%:

- 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

- 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;

- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per accedere al credito d’imposta, le imprese dovranno presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato che sarà messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE):

- il progetto di investimento corredato dalla relativa documentazione;

- una apposita certificazione ex ante rilasciata da soggetto abilitato che dovrà attestare l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.

Il GSE, controllata la documentazione, invierà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’elenco delle imprese che possono fruire dell’agevolazione e l’importo prenotato.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, inoltre, l’impresa dovrà inviare al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In base a tali comunicazioni sarà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa, infine, dovrà comunicare il completamento dell’investimento ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e corredare tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato. I contenuti dettagliati della documentazione e delle comunicazioni verranno definiti da apposito decreto attuativo.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione ex ante ed ex post saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a 10.000 euro.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024.

È inoltre richiesto che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti:

- la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.lgs. n. 39/2010;

- le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997), decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie, entro il 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate.

L’ammontare non ancora utilizzato entro il 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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