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legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2024).

È entrato in vigore il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto “Milleproroghe” .

Di seguito le principali previsioni di più immediato interesse per le imprese.

ravvedimento speciale (articolo 3 comma 10-octies)

Viene estensa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio per l’anno 2023 (articolo 1, commi da 174 a 178, legge 29 dicembre 2022, n. 197), che consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale, anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il:

- 31 marzo 2024;

- 30 giugno 2024;

- 30 settembre 2024;

- 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell’articolo 1, comma 175, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4% (ai sensi dell’articolo 20 DPR n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.

 

proroga esenzione IVA per enti del terzo settore (articolo 3 comma 12-sexies)

Viene differita dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, che stabilisce il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.

assemblee di società ed enti da remoto (articolo 3 comma 12-duodecies)

Viene estesa anche alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024 l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni, disposte dall’articolo 106, comma 7, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

proroga termini rottamazione quater (articolo 3-bis)

Vengono prorogate le scadenze per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione quater, di cui all’articolo 1, comma 232, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, il comma 1 differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento:

- della prima (o unica) e della seconda rata, originariamente scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 e successivamente prorogate al 18 dicembre 2023;

-  della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024.

A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni previsto dall’articolo 1, comma 244 dell’articolo legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ne consegue che il versamento delle 3 rate, pertanto, saranno considerati validi se effettuati sarà considerato valido se effettuato entro il 20 marzo 2024.

Con il comma 2, invece, si estende la proroga al 15 marzo 2024 del pagamento della prima (o unica) rata scaduta il 31 gennaio 2024 (ai sensi dell’articolo 1, comma 9, secondo periodo, decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023) e della seconda in scadenza il 28 febbraio 2024 ai soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali (articolo 12 comma 2-bis)

Con la modifica dell’articolo 6, comma 2-septies, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, si rinvia dal 16 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici, realizzati con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

Al riguardo, si segnala che permane la necessità di una modifica della norma primaria, al fine di includere nel perimetro delle semplificazioni anche i pannelli fotovoltaici che abbiano l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

 

proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia (articolo 17-bis)

Sono confermate le esenzioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia.

Si ricorda che le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro;

- esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000;

- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

modifiche alla disciplina dei contratti a termine (articolo 18 comma 4-bis)

Si interviene sulla lettera b) dell’articolo 19, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, estendendo fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del 30 aprile 2024) la possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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