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concordato preventivo biennale e nuovo modello ISA DG44U - provvedimenti Agenzia delle Entrate n. 68629 e 68718 del 2024

In attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge 9 agosto 2023 n. 111), viene introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del concordato preventivo biennale (CPB), al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

Il concordato preventivo biennale (CPB) consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Nel caso di contribuenti che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024 l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Relativamente ai soggetti ISA, possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

Inoltre, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;

- condanna per alcuni reati (previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale) commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

L’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative al ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti mantengono tutti gli adempimenti fiscali ordinariamente previsti.

A conclusione del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di adesione e in assenza di cause di esclusione precedentemente illustrati, l’Agenzia formula una nuova proposta per il biennio successivo.

L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, sono riconosciuti i benefici ISA previsti per i livelli maggiori di affidabilità fiscale (di cui all’articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50).

Con il provvedimento n. 68718 del 28 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione, da dichiarare con i modelli REDDITI 2024.

Con il provvedimento n. 68629 del 28 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre approvato, unitamente alle relative istruzioni, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi. Tra le attività di servizi, viene riportato il nuovo modello ISA DG44U relativo alle “Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere”, che deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d’imposta 2023, come attività prevalente una o più tra le attività di seguito elencate:

- “Alberghi” – 55.10.00;

- “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence” – 55.20.51;

- “Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche” – 55.20.53;

- “Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero” – 55.90.20.

I soggetti che esercitano come attività prevalente una o più delle attività sopra indicate sono tenuti ad applicare l’indice DG44U anche nel caso in cui svolgano, congiuntamente alle predette attività, una o più delle attività complementari di seguito elencate:

- “Ristorazione con somministrazione” – codice attività 56.10.11;

- “Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche” – codice attività 56.10.13;

- “Gelaterie e pasticcerie” – codice attività 56.10.30;

- “Bar e altri esercizi simili senza cucina” – codice attività 56.30.00.

Con lo stesso provvedimento viene approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione che è parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

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