ticket licenziamento – anno 2024– INPS, messaggio 7 febbraio 2024 n. 531
L’articolo 2, commi 31-35 della legge 28 giugno 2012, n. 92 disciplina il c.d. ticket di licenziamento. In particolare, il c. 31 dispone che, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile della NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
L’INPS ha fornito indicazioni in merito al calcolo del contributo per l’anno 2024. La base di calcolo del contributo è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In particolare, a decorrere dalla data di istituzione della NASpI (1° maggio 2015), l’importo del massimale è determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 22, il quale prevede ai commi 1 e 2 che “la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente”.
Nello specifico, per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro. Pertanto, i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come sopra precisate, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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