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clienti privi di vista - diritto di soggiornare in albergo con il proprio cane guida

Con riferimento ai quesiti ricevuti ed alle notizie riportate in questi giorni dagli organi di informazione, riteniamo opportuno ricordare che le persone prive di vista hanno diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico (tra i quali rientrano gli alberghi) accompagnati dal proprio cane guida, anche non munito di museruola.

I titolari degli esercizi pubblici che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.

Sono allegati:

-       il testo della legge 14 febbraio 1974 n. 37 e successive modifiche e integrazioni;

-       un articolo realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, che è stato pubblicato sul Turismo d’Italia, organo ufficiale di Federalberghi.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegati

 


 

Legge 14 febbraio 1974, n. 37

 

Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico (1)

 

Articolo unico

 

Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.

 

Al privo della vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane guida (2).

 

I responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 (3).

 

Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma (4).

 

Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri, il privo di vista è tenuto a munire di museruola il proprio cane guida (5).

 

Ogni altra disposizione in contrasto o in difformità con la presente legge viene abrogata (6).

 

 

 

(1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1974, n. 61.

 

(2) comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1988, n. 376 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204).

 

(3) comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52).

 

(4) comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52).

 

(5) comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 60 (Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2006, n. 52).

 

(6) comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1988, n. 376 (Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204).

 


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