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riforma sistema formazione terziaria (ITS) - disposizioni in merito alla fase transitoria.

È stata pubblicata la delibera del Consiglio dei ministri che autorizza l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito riguardante “Disposizioni in merito alla fase transitoria, della durata di tre anni, dalla data di entrata in vigore della Legge n. 99 del 15 luglio 2022 – PNRR-M4C1, Riforma 1.2 - Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)”.

Nel rinviare alla lettura integrale del testo (allegato) , di seguito si riassume il contenuto del provvedimento.

Il decreto ministeriale è emanato a garanzia del corretto e regolare funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e al fine di orientare ed agevolare una corretta e regolare transizione e attuazione delle modifiche apportate in sede di normazione primaria e secondaria.

Il provvedimento dispone che per l’entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi della legge istitutiva del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (legge 15 giugno 2022, n. 99), emanati e da emanare, la fase di integrazione dell’efficacia si ritiene compiuta con la relativa pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, salvo eventuali specifiche previsioni ivi contenute.

Il capo II riporta nei singoli articoli le disposizioni transitorie previste da altri decreti del Ministero dell’istruzione o del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi della citata legge.

L’articolo 3 richiama il contenuto del decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, che ha definito:

a)    i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale;

b)    i compensi spettanti al presidente ed ai componenti delle suddette commissioni;

c)    le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione;

d)    modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate;

e specifica che tali disposizioni trovano applicazione a partire dall’anno formativo 2023-2024.

Per quanto riguarda il rilascio della certificazione delle competenze acquisite nei casi in cui non sia stato completato il percorso o non sia stata superata la verifica finale, così come in esito ai tirocini formativi o ad attività svolta nei luoghi di lavoro, le relative previsioni contenute nel decreto n. 88 del 2023 trovano applicazione dal 20 giugno 2023, data in cui il decreto è stato pubblicato sul sito del ministero, e trovano pertanto applicazione anche per i percorsi formativi attualmente in svolgimento.

Infine, si specifica che i modelli di diploma di cui alla lettera d) sono rilasciati per tutti i titoli conseguiti all’esito delle prove di verifica terminate a decorrere dal 20 giugno 2023.

L’articolo 4 fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023 relativamente allo schema di statuto delle fondazioni ITS Academy, specificando che il provvedimento è entrato in vigore il 10 luglio 2023, data di pubblicazione sul sito istituzionale del ministero. Le Fondazioni ITS Academy già esistenti a quella data devono, entro il 10 luglio 2024, adeguare il proprio statuto conformemente a quanto previsto dal decreto, adottando lo schema riportato in allegato allo stesso. Nelle more dell’adozione del nuovo statuto, le Fondazioni possono prorogare la durata degli organi previgenti.

L’articolo 5 richiama quanto disposto dal decreto ministeriale n. 191 del 4 ottobre 2023 in tema di requisiti e standard minimi per il riconoscimento e l’accreditamento degli ITS Academy, stabilendo altresì nonché i presupposti e le modalità di sospensione e revoca dell’accreditamento.

L’articolo specifica che le disposizioni di tale decreto si applicano dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 19 ottobre 2023. A partire da tale data e per un periodo complessivo di tre anni si intendono temporaneamente accreditate le fondazioni ITS Academy già accreditate entro il 31 dicembre 2019, così come quelle accreditate entro il 19 ottobre 2023, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva, ed infine le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023.

Le altre fondazioni, ai fini dell’accreditamento, sono invece tenute al rispetto dei requisiti e delle procedure previsti dal decreto. Le regioni devono, entro il termine di novanta giorni a partire dal 19 ottobre 2023, recepire i requisiti e gli standard minimi stabiliti a livello nazionale, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi.

È altresì compito delle regioni, entro il predetto termine, definire le procedure per il riconoscimento, l'accreditamento e per la sua eventuale sospensione e/o revoca. Le Fondazioni costituite e riconosciute secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fino all’adozione di una disciplina propria per l’accreditamento da parte delle regioni, possono presentare domanda di accreditamento alla regione di riferimento e al Ministero dell’istruzione. La regione entro i sessanta giorni successivi verifica la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi come definiti dal decreto n. 191 del 2023 e propone l’accoglimento o il rigetto della richiesta al ministero, che dovrà esprimersi nei 30 giorni successivi.

L’articolo 6 fa riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 203 del 20 ottobre 2023 che individua, in relazione ai percorsi formativi degli ITS Academy:

a)    le aree tecnologiche di riferimento;

b)    le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale;

c)    gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito;

d)    i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

Le disposizioni del decreto, fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, si applicano a partire dall’anno formativo 2024-2025. Nelle more del recepimento nei piani territoriali da parte delle regioni di quanto disposto dal decreto ministeriale 203/2023, le fondazioni confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto dalla tabella di confluenza di cui all’allegato 3 dello stesso decreto.

L’articolo 7 richiama il contenuto del decreto ministeriale n. 217 del 15 novembre 2023 che definisce i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell’istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a un’area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, nonché a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area.

Si specifica che le disposizioni del decreto ministeriale n. 217 del 2023 si applicano, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, in funzione di intese relative all’anno formativo 2024-2025, fermo restando quanto disposto dall’articolo 14 commi 1 e 2 della legge n.99 del 2022 con riferimento alle fondazioni temporaneamente accreditate.

Queste ultime possono continuare ad operare sulla propria area o sulle aree tecnologiche di riferimento, ancorché al di fuori delle nuove condizioni stabilite dalla legge n.99, per l’intero periodo in cui vige l’accreditamento temporaneo mentre, a decorrere dall’anno formativo 2026-2027, dovranno essere autorizzate secondo le regole della nuova disciplina. Tutte le intese avranno carattere permanente.

L’articolo 8 specifica che quanto disposto dai decreti ministeriali n. 229 e n. 228 del 30 novembre 2023 ed il decreto ministeriale n. 235 del 5 dicembre 2023 si applica per le attività di monitoraggio e valutazione effettuate a decorrere dai percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2024.

I decreti sopra richiamati sono relativi, rispettivamente o al nuovo sistema di monitoraggio e valutazione del sistema ITS; o alla definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di quinto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento; o alla definizione degli indicatori di realizzazione e di risultato dei percorsi formativi ITS Academy di sesto livello EQF e delle modalità per il loro periodico aggiornamento.

Le attività di monitoraggio e valutazione che saranno effettuate negli anni 2024 e 2025 sui percorsi formativi terminati entro il 31 dicembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 saranno effettuate secondo quanto stabilito negli accordi in Conferenza unificata del 2014 e 2015, tenendo comunque conto delle novità intervenute in tema di finanziamento degli ITS a seguito della legge n.99.

L’articolo 9, infine, fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo degli articoli 5, c. 1, lett. b) e 8, c. 2, lett. d) della legge n. 99 volto a definire:

-       le figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di VI livello EQF degli ITS Academy. Queste disposizioni troveranno applicazione a partire dall’anno formativo 2024-2025;

-       le tabelle nazionali di corrispondenza tra le figure professionali degli ITS Academy e i percorsi di laurea e dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica per il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy. Le tabelle troveranno applicazione dal momento dell’entrata in vigore del DPCM.

Il capo III contiene ulteriori disposizioni transitorie, relativamente:

-       alle deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore per quanto riguarda gli esercizi finanziari 2024 e 2025;

-       ai criteri per l’incremento graduale dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicato ai tirocini formativi. Si prevede che per i percorsi formativi avviati nell’anno formativo 2024-2025 sia garantita una quota pari almeno al 33 per cento del monte ore complessivo, quota che dovrà raggiungere un livello pari al 35 per cento a partire dall’anno formativo 2025-2026.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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