legge di bilancio 2024 – misure di tributarie e di incentivazione di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali – legge 30 dicembre 2023 n. 213 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2
È entrata in vigore la legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024.
Di seguito, riepiloghiamo i provvedimenti di carattere tributario e di incentivazione di principale interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.
modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi (articolo 1, comma 63)
Aumenta dal 21 al 26 per cento l’aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche.
L'aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, effettuano una ritenuta del 21 per cento. Nel caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, ovvero nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, detta ritenuta viene operata a titolo d’acconto.
interventi per il Giubileo - imposta di soggiorno (articolo 1, commi 492 - 493)
Si prevede che nell’anno 2025, in occasione del Giubileo, i comuni possano incrementare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno fino a 2 euro per notte.
Inoltre, si prevede (in via permanente, non solo per il Giubileo) che il gettito dell'imposta possa essere destinato a finanziare anche i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
misure in materia di rischi catastrofali (articolo 1, commi 101 - 111)
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali (beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni).
Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si tiene conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
misure in favore delle imprese (articolo 1, commi 256 - 257)
Vengono destinate nuove risorse per finanziare la Nuova Sabatini e il fondo per la crescita sostenibile.
L’autorizzazione di spesa per la Nuova Sabatini è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024. La “Nuova Sabatini”, istituita dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, incluso il nostro. Sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in leasing, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware - o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.
Viene inoltre incrementata la dotazione del fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025. Il fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Sul FCS si sono concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno. Il FCS è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell’apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e .sviluppo delle imprese.
credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (articolo 1, commi 435 - 442)
Viene prevista l’erogazione di contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. I contributi sono erogati direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di:
- 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;
- 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
I contributi di importo complessivamente superiore a quelli di cui sopra possono essere erogati, per l’intero importo, anche con le modalità del finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati (articolo 1, commi 52 - 53)
Le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola sono estese anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo – stabilendo anche per tali operazioni un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 cento.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato
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