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legge di bilancio 2024 – disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale – legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40)

È stata pubblicata la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023 n. 213). Come di consueto, il provvedimento reca numerose disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale, i cui contenuti sono di seguito riassunti.

 

esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 è confermato l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. L’esenzione era già stata prevista anche per gli anni 2022 e 2023. In particolare, la legge di bilancio prevede un esonero:

-       pari al 6%, nei casi in cui la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;

-       pari al 7%, laddove la retribuzione non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

La disposizione precisa che la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e che i suddetti limiti di importo mensile sono considerati al netto del rateo di tredicesima.

 

welfare aziendale

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, la legge n. 213 stabilisce una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (c.d. fringe benefit), intervenendo in deroga alla disposizione di cui all’articolo 51, c. 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Il regime più favorevole consiste nell’elevamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Ulteriore novità consiste nell’inclusione nel regime di esenzione delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica, gas naturale, contratto di locazione della prima casa, interessi sul mutuo relativo alla prima casa).

Le esenzioni riconosciute ai sensi della disciplina in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Il limite più elevato (2.000 euro) previsto in ordine ai dipendenti con figli fiscalmente a carico trova applicazione solo se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. I datori di lavoro che riconoscono tali somme in beni e servizi predispongono apposita previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

 

premi di risultato

Si conferma, anche per l’anno 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati, quali i premi di risultato e le forme di partecipazione agli utili d’impresa, di cui all’articolo 1, c. 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L’agevolazione era prevista anche per il 2023, ai sensi dell’articolo 1, c. 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

 

detassazione del lavoro notturno e festivo

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con reddito non superiore, nel periodo di imposta 2023, a 40mila euro è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall’articolo 4, c. 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale in commento mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata (articolo 2, c. 26, legge 8 agosto 1995, n. 335) privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge in esame compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Tali periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

L’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tale caso, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, c. 2, lett. a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il versamento dell’onere per il riscatto può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di centoventi rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell’onere l’INPS provvede all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

 

misure di flessibilità in uscita

Fino al 31 dicembre 2024, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, raggiunto il requisito anagrafico dei 63 anni e 5 mesi, è estesa l'indennità, prevista all’articolo 1, cc. 179-186 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, se rientrano, fra le tante, in una delle seguenti condizioni:

-       si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trenta anni;

-       assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trenta anni;

-       hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trenta anni.

I requisiti contributivi sopra elencati sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L’indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L’importo non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione, nonché con l'indennizzo per cessazione dell’attività commerciale. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Il beneficio in questione non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa

Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO). L’indennità è erogata dall’INPS ed è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, c. 1, del TUIR.

L’ISCRO è riconosciuta ai soggetti che presentano i seguenti requisiti:

-       non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

-       non sono beneficiari di assegno di inclusione;

-       hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;

-       hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

-       sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

-       sono titolari, alla data di presentazione della domanda, di partita IVA attiva da almeno tre anni per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. I requisiti di cui al c. 144, lett. a) e b) della legge n. 213 devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO.

L’indennità, pari al 25% su base semestrale della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa. L’importo dell’ISCRO non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I limiti di importo dell’ISCRO sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. L’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

La cessazione della partita iva nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. L’ISCRO concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

 

misure in materia di congedi parentali

Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

 

decontribuzione per le lavoratrici con figli

Fermo restando quanto previsto dalla legge in esame in materia di riduzione del cuneo fiscale (articolo 1, c. 15), per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Tale esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Per i suddetti esoneri resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

sgravi per l’assunzione di donne vittime di violenza

Ai datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà, di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione.

 

Distinti saluti.                                                                 Il Direttore Generale

allegato                                                                                   (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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