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Antiriciclaggio – registro titolari effettivi – invio della comunicazione sulla titolarità effettiva

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 “Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, è diventato operativo il nuovo obbligo di comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di 60 giorni per effettuare la comunicazione e, di conseguenza, l’adempimento andrà effettuato entro l’11 dicembre 2023.

Tale adempimento si innesta nella più ampia disciplina antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) in base alla quale il titolare effettivo è identificabile come “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

 

Registro dei titolari effettivi

Il registro dei titolari effettivi ha l’obiettivo di potenziare la trasparenza sulla proprietà delle entità giuridiche, in modo funzionale a prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il registro dei titolari effettivi si compone di due distinte sezioni: una sezione autonoma, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private; e una sezione speciale, cui confluiscono le informazioni e i dati relativi alla titolarità effettiva dei trust che producono effetti rilevanti a fini fiscali o istituti giuridici affini.

 

Soggetti obbligati alla comunicazione

I soggetti tenuti alla comunicazione sono:

- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le S.r.l. (ordinarie, semplificate, start-up innovative etc.), le S.p.a., le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili;

- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;

- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

L’obbligo di comunicare la titolarità effettiva non riguarda i seguenti soggetti:

- società di persone;

- imprese individuali;

- associazioni non riconosciute.

 

Individuazione del titolare effettivo di una società di capitali

Vanno presi come riferimento i criteri previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, e cioè il criterio della proprietà e il criterio del controllo.

Il titolare effettivo coincide, infatti, con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale, detenuta da una persona fisica;

- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

 

Termine per la comunicazione del titolare effettivo

Entro il prossimo 11 dicembre 2023, il titolare effettivo è tenuto a fornire informazioni accurate e aggiornate sulla propria identità e sulla propria posizione all'interno dell'entità giuridica. Eventuali cambiamenti devono essere comunicati in modo tempestivo.

Questo costante flusso di informazioni è fondamentale per consentire un monitoraggio efficace e garantire che le norme antiriciclaggio siano rispettate.

La comunicazione del titolare effettivo va inviata all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ed è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE.

Con la pubblicazione del manuale operativo per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo, Unioncamere ha fornito le istruzioni per l’adempimento in scadenza l’11 dicembre.

Ogni qualvolta si verifichi una variazione della titolarità effettiva, dovuta a qualsiasi causa, sarà necessario inviare un nuovo modello digitale TE all’ufficio del Registro delle imprese competente, entro 30 giorni dall’atto o dall’evento che ha provocato il cambiamento.

In ogni caso, la comunicazione deve essere confermata annualmente, entro dodici mesi dall’ultima effettuata, sia essa di variazione o di conferma.

La comunicazione della titolarità effettiva non potrà essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese (unica eccezione, è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma”: le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del Registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio).

 

Sottoscrizione della comunicazione

La comunicazione della titolarità effettiva deve essere sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

- dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

- dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva.

 

Invio della comunicazione

Per compilare e comunicare la pratica del titolare effettivo è necessario essere in possesso dei seguenti strumenti:

- un account Telemaco;

- la firma digitale;

- un software di compilazione ed invio delle pratiche;

- un indirizzo PEC.

Per comunicare i dati del titolare effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato.

 

Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 2630 del codice civile, che va da 103 a 1.032 euro (ridotta a 1/3 se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni), accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

 

Distinti saluti

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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