credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015.
L’articolo 18 del decreto legge n. 91 del 2014 (cosiddetto “decreto competitività”) attribuisce un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito di imposta è riconosciuto per gli investimenti di importo unitario almeno pari a euro 10.000, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. L'agevolazione compete in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.
Di seguito, le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che rinvia, per quanto non espressamente trattato, alla Circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 in materia di detassazione degli investimenti in macchinari, di cui all'art. 5 del decreto legge n. 78 del 2009 (Tremonti ter).
Soggetti beneficiari
Il credito d'imposta si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Investimenti agevolabili
Rientrano nell’agevolazione gli investimenti effettuati per l'acquisizione dei beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 "fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificabili altrimenti" (allegata), tra cui ad esempio:
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28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche);
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28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione;
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28.21.29 sistemi di riscaldamento;
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28.21.21 caldaie per riscaldamento;
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28.94.30 apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori);
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28.99.30 apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere.
I beni inoltre devono essere:
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strumentali rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta;
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durevoli ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa;
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nuovi;
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destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.
Importo minimo
Per accedere al beneficio, l’investimento deve essere almeno pari a 10.000 euro. Il suddetto ammontare minimo va verificato in relazione non ai singoli beni, ma a ciascun progetto di investimento effettuato dall'impresa in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO. Il credito è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella ATECO 2007, realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. La norma prevede la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
Utilizzo e rilevanza del credito di imposta
I soggetti beneficiari devono ripartire il credito di imposta maturato in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24.
In merito alla data a partire dalla quale il credito di imposta può essere fruito dal soggetto beneficiario, nel documento di prassi in esame si precisa che "la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento".
Conseguentemente, la seconda quota è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato, mentre la terza quota è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del quarto periodo d'imposta successivo.
Cumulo con altre agevolazioni
L'agevolazione fiscale in argomento è fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo chele norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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