crediti d’imposta maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici e non fruiti – mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate – remissione in bonis – risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023
Il decreto “aiuti quater” (decreto-legge n. 176 del 2022) ha previsto l’obbligo di invio entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate di un’apposita comunicazione sull’importo del credito di imposta per l’acquisto di energia e gas, maturato nell’esercizio 2022 e non ancora fruito, relativo al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione. Con il provvedimento prot. n. 2023/44905, l’Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della suddetta comunicazione.
In risposta ad uno specifico interpello, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che abbia omesso di presentare la predetta comunicazione può ricorrere all’istituto della c.d. “remissione in bonis” previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, nel rispetto dei requisiti ivi previsti e con il versamento della relativa sanzione.
Si ricorda che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo trimestre 2022, ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno) “sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 settembre 2023.”.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate fa presente che la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l'utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre il termine fissato a tal fine (30 settembre 2023) e comunque va eseguita prima dell'utilizzo in compensazione del credito.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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