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incentivo assunzioni giovani NEET - istruzioni – INPS, circolare 21 luglio 2023, n. 68

L’INPS ha diramato istruzioni per chi assume, a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, giovani che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (c.d. NEET) chiarendo i requisiti di spettanza e legittima fruizione, le modalità di presentazione della domanda e di esposizione dell’incentivo in denuncia contributiva.

Nel rinviare alla lettura integrale del documento (allegato), di seguito se ne riassume il contenuto.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. decreto lavoro) ha previsto per i datori di lavoro un incentivo per 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione;

c) che siano registrati al Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è inoltre cumulabile con l'esonero per l’occupazione giovanile di cui all'articolo 1, c. 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it a partire dal 31 luglio 2023.

 

lavoratori per i quali si applica l’incentivo

L’incentivo spetta per le assunzioni di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età e che risultino aderenti al Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Possono registrarsi al programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione.

La registrazione al programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.

Nei casi in cui i destinatari abbiano un patto di servizio nell’ambito del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell’istanza preliminare di ammissione all’incentivo; tale patto di servizio GOL vale come registrazione al programma Iniziativa Occupazione Giovani.

Oltre ai requisiti già elencati, l’incentivo può essere fruito solo quando venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti requisiti:

-       il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto ministeriale 17 ottobre 2017;

-       il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

-       il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

-       il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

 

rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo, invece, non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio, inoltre, non può essere riconosciuto nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale.

Non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non è riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, in quanto, nelle ipotesi di trasformazione, il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ossia la condizione di NEET illustrata in precedenza.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore non viene inviato in missione.

 

assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48 del 2023 è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per una durata massima di 12 mesi. La medesima determinazione dell’incentivo vale anche nelle ipotesi in cui si voglia procedere all’assunzione di un giovane NEET con contratto di apprendistato professionalizzante. In caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

L’espresso riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio comporta che l’incentivo in trattazione debba essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa. Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025.

 

condizioni di spettanza dell’incentivo

L’agevolazione introdotta dall’articolo 27 del decreto-legge n. 48 del 2023 si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata:

-       al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, come disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

-       al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori di cui all’articolo 1, cc. 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-       alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;

-       al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dall’articolo 32 e dal capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014

Resta fermo il rispetto delle condizioni derivanti dai principi generali di fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, cc. 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006 di seguito elencate:

-       regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

-       assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

-       rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

incremento occupazionale netto

Ai sensi dell’articolo 27, c. 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al regolamento n. 651, l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo, secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’incentivo, inoltre, in forza del disposto dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n.651, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

-       dimissioni volontarie;

-       invalidità;

-       pensionamento per raggiunti limiti d’età;

-       riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

-       licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, c. 1, lett. f), del decreto legislativo n.150 del 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013.

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio.

Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo.

Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

 

coordinamento con altri incentivi

L’incentivo è espressamente cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, c. 297, della legge di bilancio 2023 e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In caso di cumulo, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Nel caso di cumulo con l’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani previsto dall’articolo 1, c. 297, della legge di bilancio 2023, il datore di lavoro interessato avrà diritto all’esonero totale della contribuzione datoriale nel limite massimo di 8.000 euro annui per un periodo di 36 o 48 mesi (qualora l’assunzione sia effettuata in una regione del Mezzogiorno) e potrà ulteriormente fruire dell’incentivo economico, pari al 20% della retribuzione imponibile, per un periodo di 12 mesi.

L’esonero è altresì cumulabile, nei medesimi limiti del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con le agevolazioni consistenti in un abbattimento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, c. 281, della legge di bilancio 2023, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48 del 2023.

La cumulabilità della misura in trattazione con altri regimi agevolati è possibile, come già previsto dall’articolo 27 del decreto-legge n.48, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili, da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro.

 

procedimento di ammissione all’incentivo

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23” - che sarà disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.

Nel modulo di istanza on line dovranno essere indicati i seguenti dati:

-       il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;

-       la regione/provincia autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;

-       l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

-       l’indicazione della tipologia di rapporto (tempo pieno o tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;

-       se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.

Inoltre, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di accesso alla misura.

L’INPS mediante i propri sistemi informativi centrali:

-       consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al PON Iniziativa Occupazione Giovani e sia NEET;

-       calcola l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;

-       verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nella regione/provincia autonoma di lavoro;

-       informa entro cinque giorni dalla data di invio della richiesta - mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica e una notifica nell’area MyINPS - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.

Al fine di non far perdere la priorità acquisita con l’invio della richiesta alle istanze di prenotazione dell’incentivo che dovessero essere inizialmente non accolte per carenza di risorse, le stesse verranno contraddistinte dallo stato “non accolta provvisoria” e, nelle ipotesi in cui si liberassero delle risorse utili, le stesse, dopo avere superato positivamente gli ulteriori controlli, verranno automaticamente accolte.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro sette giorni di calendario, ha l’onere di stipulare il contratto di lavoro e di comunicare, a pena di decadenza, entro ulteriori sette giorni di calendario, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Pertanto, entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’istituto, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

I termini previsti per la presentazione dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione - con contestuale domanda di ammissione all’incentivo - sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente prenotati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

 

definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le richieste che perverranno nei quindici giorni successivi al rilascio del modulo telematico saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, e pervenute nei quindici giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS - contrassegnate dallo stato di “aperta” - e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata, sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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