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rateizzazione bollette - decreto ministeriale 3 marzo 2023 “modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale” - Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2023

L’articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176 (decreto aiuti-quater), al fine di contrastare gli effetti dell’incremento dei costi dell’energia, ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi da quelli termoelettrici.

Tale dilazione può essere richiesta per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio il 31 dicembre 2021.

Con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 3 marzo 2023 vengono stabilite le modalità semplificate per la presentazione dell’istanza di rateizzazione ai fornitori.

Il decreto chiarisce che per componente energetica si intende l’insieme delle voci della bolletta per la fornitura di energia elettrica e gas, escluse quelle relative alla spesa per il servizio di trasporto e la gestione del contatore, la spesa per oneri di sistema, le imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate. Le spese sostenute per le garanzie d’origine e per la CO2 sono da considerarsi parte della componente energetica per la fornitura di energia elettrica, anche se riportate in una voce separata della medesima bolletta.

Il fornitore è tenuto a concedere la rateizzazione, qualora richiesto dalle imprese, nonché a riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

Con riguardo alle modalità di accesso alla rateizzazione, l’impresa interessata, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta, deve presentare istanza all’attuale fornitore attraverso posta elettronica certificata (PEC) o con altre modalità, comunque tracciabili, che andranno individuate dal fornitore. Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto in commento, il termine di 15 giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, e cioè dall’11 aprile 2023.

L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato accompagnata dalla garanzia SACE di cui al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176;

- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza;

- apposita dichiarazione di non fruire, per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione, dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Si ricorda infatti che l’opzione per la rateizzazione comporta la rinuncia ai crediti d’imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, e ai crediti di imposta energia elettrica e gas per il mese di dicembre 2022.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante l’ammontare degli importi dovuti, l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili. Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.

Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di rateizzazione, l’impresa dovrà esprimere la propria adesione e presentare il contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE, nonché l’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

 

Distinti saluti.

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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