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prestazioni occasionali di tipo accessorio (voucher) rese da particolari soggetti – chiarimenti – Ministero del lavoro, nota 13 febbraio 2015, prot. n. 32 / 2917.

L’articolo 70, primo comma, del decreto legislativo n. 276 del 2003 ha previsto, per gli anni 2013 e 2014, la possibilità di rendere prestazioni di lavoro accessorio da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare. Tale disposizione non è stata al momento reiterata per l’anno 2015.

Poiché il lavoro accessorio costituisce un importante tassello per la valorizzazione delle attività lavorative del nostro settore che, in ragione della loro limitatezza nel tempo, occasionalità o marginalità, difficilmente potrebbero essere collocate negli altri tipi contrattuali previsti dal nostro ordinamento, Federalberghi ha chiesto al Ministero del lavoro di confermare la possibilità di ricorso a tale tipologia di prestazioni anche da parte di soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite ordinario di 2.000 euro per ciascun singolo committente, così come previsto dal citato articolo 70.

Secondo l’avviso espresso dal Ministero del lavoro (cfr. nota allegata) <<non sembra sussistere una preclusione in ordine alla possibilità di assumere lavoratori percettori di sostegno al reddito con lavoro accessorio entro i limiti di 2.000/5.000 euro previsti dall’art. 70 citato per la generalità dei lavoratori>>.

Il Ministero precisa altresì che <<coloro che sono in cassa integrazione possono essere comunque assunti con il lavoro accessorio anche se, in mancanza della proroga in esame, non possono lavorare con i buoni lavoro alle medesime condizioni degli anni precedenti, quando era garantito che l’importo conseguito con i buoni lavoro era integralmente compatibile e cumulabile con l’indennità percepita>>.

Il Ministero, nel sottolineare la necessità di rivolgersi all’INPS per conoscere le relative modalità operative, ricorda che la disciplina del lavoro accessorio costituisce attualmente oggetto di revisione normativa nell’ambito della delega conferita al Governo con la legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act).

Distinti saluti.

Il Direttore generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

Clikka per scaricare la nota del Ministero del Lavoro


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