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pubblicità dei prezzi, pratiche commerciali scorrette e contratti a distanza -codice del consumo – modifiche introdotte dal decreto legislativo 7 marzo 2023 n. 26, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 – gazzetta ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023

È stato pubblicato il decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che, in recepimento di una direttiva europea, modifica il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 .

Di seguito, una sintesi di alcune delle modifiche introdotte.

annunci di riduzione di prezzo

Viene aggiunto al codice del consumo l’articolo 17 bis, con cui si obbligano i professionisti che intendono pubblicizzare una riduzione di prezzo di un prodotto a indicare il prezzo precedente applicato per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all'applicazione della riduzione del prezzo del prodotto.

Per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i "prezzi di lancio", caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti a tale disciplina.

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, deve essere indicato il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all'applicazione della prima riduzione del prezzo, e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.

Le violazioni alla disciplina di cui all’articolo 17 bis sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 euro, a seconda di alcune variabili, tra cui la gravità, entità e durata della violazione.

Le disposizioni di cui all’articolo 17 bis si applicano alle campagne promozionali a decorrere dal 30 giugno 2023.

Si rappresenta che la Commissione europea, nel fornire orientamenti sulla interpretazione della disposizione in oggetto (documento 2021/C 526/02), ha chiarito che la direttiva sull’indicazione dei prezzi si applica ai «prodotti», che nel contesto della direttiva stessa vanno interpretati come «beni». Conformemente ad altre disposizioni del diritto del consumo dell’UE per «beni» si intendono i beni mobili. Pertanto, secondo la Commissione europea, la direttiva sull’indicazione dei prezzi, compreso l’articolo in questione, non si applica ai servizi (tra cui i servizi digitali) né ai contenuti digitali.

Benché nel campo di applicazione del codice del consumo sono ricompresi anche i servizi e i fornitori degli stessi, si evidenzia però che l’articolo 14, al comma 5, stabilisce che la sezione relativa alla “Indicazione dei prezzi” (come viene ora chiamata), all’interno della quale è stato inserito il nuovo articolo 17 bis, non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande.

pratiche commerciali scorrette

Vengono modificati alcuni articoli del titolo terzo del codice del consumo, che regolamenta le pratiche commerciali, la pubblicità e le altre comunicazioni commerciali, applicabile oltre che ai prodotti anche ai servizi e ai fornitori degli stessi.

Tra le informazioni rilevanti, la cui omissione può far considerare ingannevole una pratica commerciale, per i prodotti offerti su mercati online, viene inserita l’informazione relativa alla circostanza se il terzo che offre i prodotti (o i servizi) è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.

Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti (o servizi) offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un’apposita sezione dell’interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri.

Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti (o servizi), sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto (o servizio).

Tra le pratiche considerate ingannevoli vengono inserite le seguenti:

- fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati;

- indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto (o servizio) senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori;

- inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti (o servizi).

informazioni precontrattuali nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Vengono aggiornate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima che sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, anche al fine di consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui.

Laddove il professionista fornisca altri mezzi di comunicazione elettronica che garantiscano al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l’orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, viene previsto l’obbligo per il professionista di fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo.

diritto di recesso

Vengono modificate alcune disposizioni in materia recesso, prevedendo maggiori tutele a favore dei consumatori. Viene comunque confermata la disposizione di cui all’articolo 59, comma 1 lettera n), che prevede l’esclusione del diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi alla fornitura di alloggi per fini non residenziali, qualora il contratto preveda una data od un periodo di esecuzione specifici.

 

 

Distinti saluti.

 

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

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