bonus vacanze – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34 – chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate concernenti la procedura di verifica e conferma dei bonus.
Federalberghi ha ricevuto alcune richieste di approfondimento concernenti le procedure che le strutture ricettive devono seguire al fine di verificare la validità dei bonus vacanze e di confermarne l’applicazione.
Le istruzioni diramate dall’Agenzia delle entrate prevedono che al momento del pagamento la struttura ricettiva acquisisca il codice univoco (o il QR code) e lo inserisca, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e, da questo momento, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.
Al riguardo, è stato eccepito che la gestione dei rapporti tra la struttura e l’Agenzia delle entrate non è di norma affidata agli addetti alla cassa / reception. Tale attività è infatti solitamente svolta dall’ufficio amministrazione (nelle aziende più strutturate) o dal consulente esterno (nelle aziende più piccole).
Federalberghi ha sottoposto la problematica all’attenzione dell’Agenzia delle entrate e del Mibact, segnalandone l’importanza ed evidenziando come l’indisponibilità di soluzioni alternative potrebbe costituire un serio disincentivo all’applicazione dell’istituto.
L’Agenzia delle entrate ha ricordato anzitutto che la procedura web include una linea di incarico specifica, in modo che gli operatori di reception possano essere abilitati a svolgere solo questo servizio, senza possibilità di effettuare altre operazioni diverse da quelle relative al bonus vacanze. Tale opzione è però disponibile solo per i soggetti che utilizzano la procedura web in nome e per conto di una persona giuridica diversa da persona fisica (sono pertanto escluse, per esempio, le ditte individuali).
Su nostra sollecitazione, l’Agenzia delle entrate ha altresì confermato che non sono stati posti vincoli tra il momento di emissione della fattura e il momento di verifica e conferma del voucher, da parte dell’albergatore, nella procedura web dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, è stato rappresentato il caso della struttura turistico ricettiva che emetta la fattura (o il documento commerciale) all’arrivo del cliente (per il totale del prezzo del soggiorno o per una parte) e poi verifichi e confermi il bonus nei giorni successivi, prima che il cliente parta. È stato inoltre rappresentato il caso della struttura ricettiva che emetta la fattura alla partenza del cliente e incassi il bonus nei giorni successivi.
L’Agenzia delle entrate ha precisato che entrambe le ipotesi sono tecnicamente percorribili, fermo restando che l’albergatore si assume il rischio che si scopra, al momento della verifica a sistema, che il bonus non era valido o che nel frattempo sia stato utilizzato dal richiedente o da altro familiare. In tali casi, se l’operazione non va a buon fine, gli effetti sono solo tra le parti.
L’Agenzia delle entrate inoltre ha chiarito per le vie brevi che è possibile utilizzare il bonus vacanze prima dell’arrivo del cliente in caso di prepagamento dei servizi prenotati.
Si rammenta altresì che, nel documento di prassi n. 18/E del 2020, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che il credito d’imposta vacanze deve essere utilizzato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e che non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Di conseguenza, nel caso in cui, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il credito d’imposta vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti.
Per quanto concerne infine il pagamento dell’imposta di soggiorno, l’Agenzia delle entrate, sempre per le vie brevi, ha sottolineato che la stessa è esclusa dal corrispettivo su cui applicare lo sconto e, pertanto, il cliente dovrà provvedere separatamente al relativo pagamento.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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