Prevenzione incendi - emendamento al decreto milleproroghe
Le Commissioni Affari Costituzionali (I) e Bilancio e Tesoro (V) della Camera dei deputati hanno approvato un emendamento al decreto-legge “milleproroghe” (allegato), che - accogliendo alcuni suggerimenti formulati da Federalberghi - amplia l’ambito di applicazione della proroga per il completamento dei lavori di prevenzione incendi nelle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e nei rifugi alpini.
Il quadro d’insieme risultante dall’approvazione dell’emendamento può essere sintetizzato come segue:
a) per le aziende alberghiere:
- il termine per il completamento dei lavori è prorogato al 31 dicembre 2021, previa presentazione entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito;
- per alcuni territori colpiti da calamità naturali (cfr. elenco allegato) il termine per il completamento dei lavori è prorogato al 30 giugno 2022, ferma restando la necessità di presentare la SCIA parziale entro il 31 dicembre 2020;
- si evidenzia che, in entrambi i casi, la proroga si applica unicamente alle attività ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012;
b) per i rifugi alpini:
- il termine per la prima serie di adeguamenti è prorogato al 31 dicembre 2020;
- tale proroga si applica ai rifugi alpini con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 3 marzo 2014 (che ha modificato la regola tecnica di cui al decreto 9 aprile 1994);
- la prima serie di adeguamenti riguarda le seguenti prescrizioni: 9 - Impianti Elettrici; 11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13 - Segnaletica di Sicurezza; 14 - Gestione della Sicurezza; 15 - Addestramento del Personale; 17 - Istruzioni di Sicurezza;
- per i restanti punti della regola tecnica, l’adeguamento dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’emendamento è stato presentato dai deputati Nardi (PD, eletta in Toscana, Schullian (Misto, Trentino Alto Adige - Sudtirol), De Menech (PD, Veneto), Andreuzza (Lega, Veneto), Zucconi (FDI, Toscana) e riformula il contenuto di ulteriori emendamenti sottoscritti anche dai deputati Bellachioma (Lega, Abruzzo), Binelli (Lega, Trentino Alto Adige), Bordonali (Lega, Lombardia), Cattoi (Lega, Trentino Alto Adige), Cestari (Lega, Emilia Romagna), Comaroli (Lega, Lombardia), De Angelis (Lega, Lazio), De Carlo (FDI, Veneto), Donzelli (FDI, Toscana), Fogliani (Lega, Veneto), Frassini (Lega, Lombardia), Garavaglia (Lega, Lombardia), Gava (Lega, Friuli Venezia Giulia), Gebhard (Misto, Trentino Alto Adige - Sudtirol), Iezzi (Lega, Lombardia), Invernizzi (Lega, Lombardia), Mandelli (FI, Lombardia), Maturi (Lega, Lazio), Molteni (Lega, Lombardia), Lucaselli (FDI, Emilia Romagna), Plangger (Misto, Trentino Alto Adige - Sudtirol), Prestigiacomo (FI, Sicilia), Squeri (FI, Lombardia), Stefani (Lega, Veneto), Tomasi (Lega, Emilia Romagna), Tonelli (Lega, Emilia Romagna), Vinci (Lega, Emilia Romagna),
Dopo l’approvazione in Aula alla Camera, il provvedimento passerà all’esame del Senato per l'approvazione definitiva, che dovrà avvenire entro il 29 febbraio 2020.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegati
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
emendamento approvato dalle Commissioni I e V della Camera
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020.
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