Lavoro extra – esclusione dalla contribuzione addizionale – articolo 1, comma 13, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Gazzetta ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, suppl. ord. n. 45/L)
L’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero) dispone, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, l’applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il decreto-legge 17 luglio 2018, n. 87 (c.d. decreto dignità) ha disposto che tale contributo addizionale sia aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
L’articolo 1, comma 13, della legge n. 190 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha modificato tale disciplina, disponendo l’esclusione di entrambi i contributi in relazione ai cosiddetti lavoratori extra, assunti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi.
Si tratta di un risultato importante, raggiunto grazie all’azione di lobbying della Federazione, che consente una significativa riduzione del costo del lavoro per le imprese che utilizzano tale tipologia contrattuale.
Ulteriori indicazioni saranno fornite all’atto dell’adozione delle istruzioni operative da parte dell’INPS.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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