comunicazione delle generalità dei clienti alloggiati - soggiorni inferiori a 24 ore – chiarimenti ministeriali
Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019 n. 186 è stata pubblicata la legge 8 agosto 2019 n. 77, di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53, cosiddetto decreto "sicurezza bis".
Al riguardo, si ribadisce che la disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, in base alla quale, per i clienti che soggiornano per non più di 24 ore, la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate alla questura deve avvenire entro 6 ore dall’arrivo, sarà obbligatoria solo dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo.
Fino a tale data, la legge (articolo 109 Tulps, come modificato dalla legge di conversione del decreto sicurezza bis) consente di effettuare la comunicazione in tutti i casi, anche in caso di soggiorni inferiori a 24 ore, entro 24 ore dall’arrivo.
Il Ministero dell'Interno, in una circolare dello scorso 14 agosto, ha confermato l’inapplicabilità della disposizione contenuta nel decreto ministeriale 7 gennaio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 109 TULPS, che stabilisce che, nel caso di soggiorni inferiori a 24 ore, la comunicazione attraverso il “portale alloggiati” debba essere effettuata “all’arrivo”. Trattandosi infatti di un obbligo non previsto da norma primaria, i giudici penali ritengono tale disposizione non sanzionabile.
Pertanto, il Ministero conferma che, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto attuativo, la comunicazione potrà essere effettuata in tutti i casi entro 24 ore dall'arrivo, anche nel caso di soggiorni inferiori a 24 ore.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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