aumento della soglia di esenzione per i fringe benefit – decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Gazzetta ufficiale 18 novembre 2022, n. 270)
È stato pubblicato il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto aiuti quater) recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" .
Di rilevante interesse, per i riflessi sulla gestione dei rapporti di lavoro, è la disposizione dell’articolo 3, comma 10, del decreto in esame, che prevede l'aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit a beneficio dei lavoratori dipendenti.
In particolare, la norma prevede che - limitatamente al periodo d'imposta 2022 - in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
Per gli aspetti applicativi della disposizione si fa rinvio a quanto a suo tempo chiarito dall’Agenzia delle entrate con riferimento alla disposizione dell’articolo 12 del decreto aiuti-bis.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato
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