credito di imposta per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas – ottobre e novembre – codici tributo
Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 “aiuti ter” ha esteso ai mesi di ottobre e novembre 2022 il credito di imposta a favore delle imprese per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas.
Per i mesi di ottobre e novembre 2022, rispetto ai precedenti trimestri, per le imprese non energivore, la soglia di accesso al beneficio è stata ridotta, passando da 16,5 kW a 4,5 kW, e la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 15 per cento al 30 per cento.
Per le imprese non gasivore, per i mesi di ottobre e novembre 2022, rispetto ai trimestri precedenti, la percentuale del credito è stata innalzata, passando dal 25 per cento al 40 per cento.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 54/E del 30 settembre 2022 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta.
La disciplina di riferimento prevede che i crediti di imposta siano utilizzati entro la data del 31 marzo 2023 in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6985” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- “6986” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
allegato
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