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legge 21 settembre 2022 n. 142 di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” - gazzetta ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022.

Con la conversione in legge del decreto-legge cosiddetto “aiuti bis”, vengono confermate a favore delle imprese alcune specifiche misure di sostegno per fronteggiare l’emergenza energetica.

Di seguito, le disposizioni di natura tributaria e di incentivazione di maggiore interesse per le imprese rappresentate.

 

sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale (articolo 3)

Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge), salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

 

azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022 (articolo 4)

L’ARERA, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, gli oneri generali del sistema elettrico, in continuità con quanto stabilito dal precedente decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per il terzo trimestre 2022 (luglio - settembre). In particolare, tale misura riguarderà sia le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione (con potenza disponibile fino a 16,5 kW), che le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

Iva agevolata sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione (articolo 5, commi 1 e 2)

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

Tale agevolazione è riconosciuta anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

 

aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale (articolo 5 comma 3)

Si prevede che l’ARERA mantenga inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

 

contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 6).

Viene riconosciuto un credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica cosiddette “energivore”, ma con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. In particolare, il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento” della stessa (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Viene riconosciuto anche un credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas cosiddette “gasivore”. In particolare, il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022 - per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - e viene concesso qualora il “prezzo di riferimento del gas naturale” (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione dei predetti contributi straordinari, la norma prevede che, ove l'impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.

 

regime semplificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici (articolo 11, comma 4-bis)

Fino al 16 luglio 2024, possono essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Era già previsto che, fino al 16 luglio 2024 (ossia nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 50 del 2022) in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, potessero essere realizzati previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011, impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture. Si prevedeva, tuttavia, che a tale procedura non si potesse fare ricorso qualora le aree interessate fossero situate in centri storici o soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (articolo 12)

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

 

semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili (articolo 33-quater)

Viene inserita una nuova lettera b-bis) al comma 1 dell’articolo 6 Testo unico dell’edilizia, volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili. Gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

 

rifinanziamento Fondo unico nazionale turismo (articolo 36)

Viene integrata la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse sono destinate a finanziare gli investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione a manifestazioni, comprese quelle sportive, connotate da spiccato rilievo turistico. Viene anche integrato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono destinate a finanziare gli interventi di adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore e promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

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