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incentivi finanziari per le imprese turistiche - rimodulazione delle proposte progettuali - avviso pubblico prot. n 0009752/22 del 1° agosto 2022

Molti alberghi e stabilimenti termali, destinatari del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta previsti dall’articolo 1 del decreto-legge n. 152 del 2021, hanno subìto una rimodulazione dell’incentivo.

Ad esempio: l’impresa ha presentato un progetto da un milione di euro, chiedendo un credito di imposta per ottocentomila; ma ne sono stati riconosciuti solo quattrocentomila.

In particolare, n. 1.664 imprese, pari al 45% del totale delle imprese finanziate, hanno ottenuto una agevolazione pari al 100% di quanto richiesto delle spese ammissibili e che n. 2.036 imprese, pari al 65% del totale delle imprese finanziate, hanno subito una riduzione dell’importo concesso rispetto a quanto richiesto.

Federalberghi ha chiesto al Ministero del Turismo di chiarire se tali imprese possono rimodulare l’investimento, salvaguardando l’ammontare dell’incentivo concesso.

Il Ministero del Turismo ha confermato la possibilità per l’impresa di modificare la scheda progetto originariamente presentata ricalcolando l’ammontare dell’investimento, o attraverso l’eliminazione di una o più linee d’intervento ovvero ridefinendo l’investimento per ciascuna linea d’intervento.

Si riportano, di seguito, le indicazioni operative fornite dal Ministero.

 

procedure per la rimodulazione

L’impresa che intenda avvalersi della possibilità di rimodulazione dovrà rivedere la proposta di investimento attenendosi alle seguenti condizioni:

a) dovrà essere nuovamente trasmessa la scheda progetto rimodulata, nel limite massimo dell’importo già concesso e nel rispetto dei criteri previsti dall’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021, fermo restando che l’incentivo già concesso sotto forma di contributo a fondo perduto non può risultare superiore al 50 per cento delle spese ammissibili ricalcolate nella scheda progetto;

b) laddove l’impresa concessionaria intendesse ricevere l’intero incentivo concesso con il decreto ministeriale del 27 giugno 2022, la proposta progettuale rimodulata dovrà presentare spese ammissibili pari all’incentivo riconosciuto più almeno il 20% della parte concedibile come credito d’imposta, che rimane a carico dell’impresa beneficiaria;

c) laddove, invece, l’impresa concessionaria intendesse richiedere un incentivo inferiore a quello concesso con il decreto ministeriale del 27 giugno 2022, l’importo complessivo dell’incentivo richiesto deve essere sempre calcolato, ai sensi dell’articolo 1 dell’Avviso dell’8 aprile 2022, prima quantificando la quota di contributo a fondo perduto e successivamente, sull’ammontare rimanente delle spese ammissibili, calcolando l’incentivo riconoscibile sotto forma di credito d’imposta applicando una percentuale pari all’80%. Deve, in ogni caso, restare a carico dell’impresa proponente almeno il 20% della parte concedibile come credito d’imposta;

d) il progetto rimodulato dovrà garantire in ogni caso, la funzionalità dell’investimento, a mezzo di asseverazione di un tecnico abilitato esterno all’impresa.

 

disposizioni per gli interventi di riqualificazione energetica

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021, il 50 % delle risorse complessivamente stanziate per la misura è riservato agli interventi di riqualificazione energetica, le imprese che intendano mantenere tra le attività progettuali gli interventi di efficientamento energetico, in fase di rimodulazione della scheda progetto, dovranno rielaborare la stessa in modo tale che le spese ammissibili per gli interventi di tale linea di attività non siano inferiori all’importo concesso per l’efficientamento energetico medesimo. In caso contrario la quota riconosciuta per l’efficientamento energetico non potrà essere concessa.

Nel caso in cui l’impresa non intenda, invece, realizzare l’intervento di efficientamento energetico, l’incentivo concesso a tali fini potrà essere attribuito, mediante scorrimento della graduatoria, alle imprese che abbiano richiesto incentivi per interventi di efficientamento energetico e che non siano risultate concessionarie ai sensi del decreto ministeriale del 27 dicembre 2022.

 

imprese e linee di attività non ammesse alla rimodulazione

Le imprese che non hanno subito alcuna riduzione dell’incentivo sono escluse dalla rimodulazione, avendo ottenuto il massimo incentivo concedibile.

La rimodulazione è altresì esclusa per le imprese che abbiano chiesto l’incentivo soltanto nella forma del contributo a fondo perduto.

Non è consentita la rimodulazione per le linee di attività per le quali siano state concesse le premialità cui all’articolo 1, comma 2, lett. a), del decreto-legge n.152/21.

 

termini e modalità di presentazione della richiesta di rimodulazione

I termini e le modalità di presentazione della richiesta di rimodulazione delle proposte progettuali saranno successivamente pubblicati sul sito del Ministero e del soggetto gestore (www.invitalia.it).

 

proroga di termini

Sono stati prorogati di un mese i termini per l’avvio e la conclusione degli interventi destinatari degli incentivi finanziari in argomento.

Al riguardo, si rammenta che - ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettere d) ed e) dell’Avviso del Ministero del turismo del 23 dicembre 2021, gli interventi:

- devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari (decreto del Ministro del turismo n. 8189/22 del 27 giugno 2022);

- devono concludersi entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi; tale secondo termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi, fermo restando che gli interventi devono concludersi entro il 31 dicembre 2024.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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