esterometro - agenzia delle entrate circolare n. 26/E del 2022
L’Agenzia delle entrate ha dato risposta ad alcuni quesiti dei contribuenti in tema di esterometro, alla luce delle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2022.
Nell’invitare a una attenta lettura della circolare in oggetto, di seguito si riassumono le indicazioni di più immediato interesse per le imprese del settore.
premessa
L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127/2015, come modificato dal decreto-legge “semplificazioni”, prevede che i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.
Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
ambito di applicazione dell’esterometro
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori, in quest’ultimo caso l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’obbligo sussiste solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
A tale proposito, si rammenta che, in base all’articolo 22 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, se il cliente non chiede la fattura, anche se soggetto estero, le imprese ricettive possono continuare a inviare telematicamente i corrispettivi tramite registratore telematico, rilasciando al cliente il documento commerciale. In tale ipotesi, acquisito anche il parere della Confcommercio, non occorre seguire la procedura in esame.
Ove invece si rilasci fattura a soggetto estero, anche se consumatore finale, occorrerà seguire la procedura in esame.
Secondo l’Agenzia delle entrate, la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
La normativa non fornisce indicazioni sulla qualificazione soggettiva delle controparti per l’esterometro (in riferimento a quest’ultimo non si parla, ad esempio, di “soggetti passivi” non stabiliti): ciò indipendentemente dal fatto che l’aggettivo richiamato (“stabiliti”) è comunque utilizzato dal legislatore italiano e comunitario anche in riferimento alle persone fisiche costituendo dunque una locuzione ampia, comprensiva, nel caso di specie, di tutti i soggetti (professionali e non, persone fisiche o meno).
L’Agenzia aggiunge che una diversa interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quelle situazioni in cui l’adempimento è comunque assolto, seppure per equivalente, come avviene nelle ipotesi di acquisti effettuati dai viaggiatori extra UE ai sensi dell’art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA),
A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all’art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 - previsto, tra l’altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri - l’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento dell’obbligo comunicativo:
- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Viene confermato che, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’articolo 12 del decreto-legge “semplificazioni”, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5.000 euro (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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