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credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda – FAQ Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 30 giugno 2022, prot. n. 253466/2022, ha individuato i termini e le modalità di presentazione, nonché il relativo contenuto, dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per beneficiare del credito d’imposta in oggetto.

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è stata pubblicata la seguente domanda:

<<Il punto 1.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253466/2022 del 30 giugno 2022 (di seguito “Provvedimento) precisa che, in conformità a quanto disposto dal punto 14 della decisione della Commissione europea C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022, con la quale è stata autorizzata la misura agevolativa (di seguito “decisione”), il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022. Al riguardo, si chiede di sapere se per i soggetti che a tale data non avevano ancora provveduto al pagamento dei canoni può ritenersi applicabile il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e considerare validi, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, anche i canoni di locazione pagati entro e non oltre il 29 agosto 2022.>>

Di seguito la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate:

<<In sede di emanazione del Provvedimento, con il quale sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni da presentare per il riconoscimento del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate ha applicato, oltre alla normativa interna, anche le disposizioni contenute nella decisione. Infatti, l’articolo 288 del Trattato sul Funzionamento dell’unione Europea (TFUE), a proposito dell’efficacia delle decisioni comunitarie nel diritto interno, dispone espressamente che “La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi”. Per questo motivo, nel punto 1.5 del Provvedimento è stata data attuazione a quanto previsto al punto 14 della decisione, che così recita: “Aid may be granted under the measure as from the notification of the Commission’s decision approving the measure until no later than 30 June 2022. Italy confirms that the tax liability in relation to which the aid is granted must have arisen no later than 30 June 2022, in line with footnote 24 of the Temporary Framework”. In particolare, in ottemperanza al punto 22 del Temporary Framework, la Commissione UE ha inteso individuare nel 30 giugno 2022 la data finale entro cui il credito d’imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento (maturazione che avviene con il pagamento dei canoni di locazione, atteso il disposto di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2022 che fa riferimento ai “canoni versati”).

Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà in cui possono essere incorsi i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione del punto 14 sopra citato, si ritiene di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione del richiamato articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.>>

 

Distinti saluti.

 

                                                                               Il Direttore Generale

                                                                   (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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