crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici - agenzia delle entrate provvedimento del 30 giugno 2022.
L’Agenzia delle entrate ha definito la modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici .
Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pari al 15% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022), di cui all’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, pari al 25% delle spese sostenute;
I crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022; in alternativa le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.
Con il provvedimento in parola sono stati approvati il modello (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) per comunicare telematicamente all’Agenzia le prime cessioni dei crediti e le relative disposizioni di attuazione, anche in merito alla tracciabilità delle successive cessioni.
Il provvedimento, in linea con le disposizioni di riferimento prevede, tra l’altro, che:
- considerata la combinazione del termine finale di fruizione dei crediti previsto dal legislatore (31 dicembre 2022) e del termine di cinque giorni lavorativi, a disposizione dell’Agenzia per sospendere le comunicazioni delle cessioni ai fini dei controlli preventivi, le comunicazioni stesse dovranno avvenire dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022;
- visto che il legislatore ha previsto che i crediti siano cedibili “solo per intero” e che le cessioni siano tracciabili, l’utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in relazione all’intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto “solo per intero” e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l’intero importo.
La comunicazione della cessione è inviata dal beneficiario del credito d’imposta (cedente), direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle suddette specifiche tecniche.
Nei casi indicati nelle istruzioni di compilazione del modello, ai fini della cessione del credito d'imposta il beneficiario (cedente) deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito stesso. In tali casi, la comunicazione della cessione è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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