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credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d’azienda - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4 - Provvedimento Agenzia delle Entrate 30 giugno 2022, prot. n. 253466/2022

L’articolo 5 del decreto “sostegni ter” ha istituito un credito di imposta in favore delle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e ai canoni di affitto d’azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il credito spetta a condizione che gli interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il credito di imposta è pari al 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione e al 30 per cento del canone di affitto d’azienda. Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento del canone versato.

La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022. L’Agenzia delle Entrate comunica che, in conformità a quanto disposto dal punto 14 della citata decisione, il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento, ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 <<Aiuti di importo limitato>> e 3.12 <<Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti>> della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificate con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 (“Temporary Framework”), che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in oggetto.

L’Agenzia delle entrate ha, altresì, approvato il modello per la prevista autodichiarazione.

Nelle istruzioni viene precisato che il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza del requisito di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

L’autodichiarazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate.

 

termini di presentazione

In generale l’autodichiarazione è inviata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

L’autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023 dai soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore. Gli stessi termini sono previsti in caso di erede che prosegue un’attività ereditata o in caso di trasformazione aziendale.

 

ricevuta

A seguito della presentazione dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’autodichiarazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta.

 

fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta può essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta, secondo le modalità previste dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

c) con successiva risoluzione sono istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 da parte del beneficiario e da parte dell’eventuale cessionario del credito e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

 

cessione del credito d’imposta

Il credito di imposta può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 28 comma 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020. Tale comma prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione.

Per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione parziale.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Nel fare riserva di informarvi sui codici tributo da utilizzare, facciamo presente che su alcuni punti del provvedimento siamo in attesa di chiarimenti dall’Agenzia delle entrate.

 

Distinti saluti.

                                                                               Il Direttore Generale

                                                                   (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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