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diffusione di musica - diritti d’autore – lettera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 22 giugno 2022 - richieste da parte di LEA-SOUNDREEF e facsimile di lettera di risposta.

Con l’avvenuta liberalizzazione nel campo dell’intermediazione dei diritti d’autore, la SIAE non ha più il monopolio della rappresentanza degli autori.

Tutti gli enti in possesso dei requisiti previsti dalla legge per essere definiti "organismi di gestione collettiva" possono operare legittimamente in Italia.

La società britannica SOUNDREEF Ltd ha delegato la rappresentanza dei suoi autori all’organismo di gestione collettiva LEA (Liberi Editori Autori).

Il 10 aprile 2019, SIAE e LEA-SOUNDREEF avevano comunicato il raggiungimento di un accordo in base al quale, per le utilizzazioni tipiche del nostro settore, SIAE è stata delegata ad incassare, a decorrere dal 1° luglio 2019, anche i diritti dovuti per le quote di repertorio LEA-SOUNDREEF, ferme restando le tariffe in abbonamento a suo tempo negoziate con SIAE per l’intero repertorio.

A seguito del recesso dal mandato a suo tempo conferito a SIAE, da alcuni mesi LEA sta informando le imprese ricettive che a decorrere dal 1° luglio 2022 la sola licenza SIAE non sarà più idonea a coprire la totalità della musica diffusa, evidenziando come il fatto che le strutture ricettive mettono a disposizione dei clienti i televisori nelle camere e nelle aree comuni renda necessaria la sottoscrizione di una apposita licenza per abilitare la riproduzione di musica con strumento meccanico del repertorio da essa rappresentato. LEA sta quindi invitando le imprese ricettive a versare i compensi per i loro mandanti sulla base di un tariffario non negoziato e non equo, in contrasto con quanto previsto dalla legge sul diritto d’autore.

Federalberghi ha segnalato la questione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all’Autorità per la concorrenza e il mercato e al Ministero della Cultura, chiedendo loro, per quanto di propria competenza, di far cessare le azioni di indebito condizionamento delle imprese utilizzatrici di opere musicali, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato nel rispetto di tutte le parti, compresi gli utilizzatori.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con nota del 22 giugno 2022 (allegata), ha risposto evidenziando che <<ai fini della corretta applicazione della disciplina che regola la materia, appare indispensabile per gli utilizzatori conoscere i criteri, improntati ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, e il processo seguito da un organismo di gestione collettiva per calcolare l’importo delle tariffe. Tali criteri non solo devono tenere in considerazione il valore economico dell'utilizzo dei diritti e la natura e portata dell'uso delle opere in quanto tali, ma, in una situazione di concorrenza tra più soggetti, devono necessariamente considerare anche i diversi livelli di rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Infatti, qualora due organismi risultassero avere proporzioni diverse in termini di numero di titolari di diritti aderenti, di repertorio amministrato, o di valore economico dei diritti intermediati, fatturati o incassati, gli utilizzatori dovrebbero avere la possibilità di valutare tali elementi e di richiedere che le tariffe proposte dagli organismi riflettano tali differenze>>.

Inoltre, secondo l’Autorità <<appare opportuno che l’ampliamento dei soggetti abilitati all’intermediazione del diritto d’autore – oggi nel settore delle opere musicali sono attive due compagini, ma nulla può far escludere che se possano aggiungere altre – non si traduca in aggravi indebiti per gli utilizzatori, tanto più in considerazione del fatto che questi ultimi non vantando alcuna facoltà di scelta devono necessariamente interfacciassi con tutti gli organismi che intermediano>>.

L’Autorità <<Tenuto conto di quanto esposto sinora e del mutamento dello scenario che si viene a determinare a partire dal 1° luglio 2022, nonché alla luce delle difficoltà sollevate dalla Federalberghi>> ha richiamato <<entrambe le parti alla necessità di condurre le negoziazioni per la concessione di licenze in buona fede, con spirito di leale collaborazione, secondo principi di equità e non discriminazione e sulla base di criteri chiari, oggettivi e ragionevoli>>.

<<In quest’ottica, al fine di garantire una uniforme applicazione delle disposizioni>> l’Autorità <<ritiene opportuno che le parti si adoperino affinché siano resi noti e condivisi i criteri e le modalità di calcolo delle tariffe proposte, secondo gli indirizzi sopra specificati, e che le negoziazioni condotte per la concessione di licenze con utilizzatori quali strutture ricettive, pubblici esercizi, ovvero altre simili tipologie siano svolte coinvolgendo anche le associazioni di categoria>>.

Nel riservarci di fornire ulteriori informazioni sull’argomento, alleghiamo un facsimile di lettera che le aziende associate potranno utilizzare qualora ricevano o abbiano già ricevuto una richiesta formale di pagamento di compensi attraverso posta elettronica certificata o raccomandata.

Distinti saluti

                                                                               Il Direttore Generale

                                                                   (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

lettera AGCOM

 

 

stampare su carta intestata dell’azienda

spedire utilizzando lo stesso canale attraverso il quale è pervenuta la richiesta

(posta elettronica certificata o lettera raccomandata)

 

 

                                                                                                                 Luogo e data

 

                                                                                                                 Spettabile

                                                                                                                 ............

 

 

Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra richiesta del compenso per diritto d’autore relativo alle opere facenti parte del repertorio da voi amministrato.

Al riguardo, facciamo presente che per l'anno 2022 abbiamo già provveduto al pagamento a SIAE del corrispettivo relativo all'abbonamento per musica d'ambiente, attenendoci alle indicazioni operative per la pubblica esecuzione di opere formalmente comunicate da LEA e Soundreef alle associazioni di categoria nel mese di giugno 2019.

L’importo pagato è pari all’equo compenso già previsto per l’anno 2021, comprensivo quindi anche del repertorio LEA.

Si aggiunga che SIAE, nel mese di novembre 2021, ha formalmente comunicato alle associazioni di categoria la proroga della disciplina normativa e tariffaria prevista negli accordi, precisando che per l’anno 2022 non sarebbero stati apportati aumenti alla misura dei compensi.

La vostra richiesta di un ulteriore versamento risulta pertanto incomprensibile.

Per questa ragione, vi invitiamo a contattare Federalberghi, associazione di categoria alla quale aderiamo, al fine di certificare la vostra effettiva rappresentatività e definire conseguentemente la quota dell’equo compenso di vostra spettanza per gli anni a venire.

Analogamente, in relazione a eventuali esecuzioni in pubblico e dal vivo di brani musicali, ferma restando l'esigenza di documentare da parte vostra l'effettiva appartenenza dei brani da voi rivendicati al repertorio LEA, vi invitiamo a contattare la suddetta associazione, per la definizione di condizioni di licenza eque e non discriminatorie, basate su criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli e correlate al valore economico dell'utilizzo delle opere da voi amministrate, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 35 del 2017.

Distinti saluti.

 

                                                                                         Timbro e firma


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