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decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 “misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (GU n. 143 del 21 giugno 2022)

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge “semplificazioni” attraverso il quale il Governo ha inteso alleggerire il carico burocratico posto sui cittadini e sulle imprese.

Nel rinviare ad una approfondita lettura del provvedimento, di seguito si forniscono alcuni primi ragguagli sulle disposizioni di natura fiscale contenute.

 

liquidazioni periodiche Iva (articolo 3, comma 1)

Viene differito il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo trimestre, fissato dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010.

A seguito della modifica, la comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre deve essere effettuata entro il 30 settembre di ciascun anno, invece che entro il 16 settembre.

 

imposta di soggiorno (articolo 3, comma 6)

Limitatamente agli anni di imposta 2020 e 2021, viene differito dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.

 

società in perdita sistematica (articolo 9)

È abrogata, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (articolo 9, comma 1).

Con tali disposizioni sono state apportate delle modifiche alla disciplina delle società di comodo, estendendone l’applicazione alle società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero per quattro periodi se nel quinto è dichiarato un reddito inferiore a quello minimo.

 

determinazione base imponibile Irap (articolo 10)

Sono apportate modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente la determinazione della base imponibile Irap.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e, pertanto, a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

In primo luogo, viene sostituito il comma 4 octies. In base alla nuova formulazione, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

La deduzione è altresì ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

 

esterometro (articolo 12)

Viene ridefinito il campo di applicazione dell’esterometro. In particolare, vengono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

A seguito della modifica, pertanto, non si deve compilare l'esterometro:

- per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale;

- per tutte le operazioni per cui è stata emessa o ricevuta fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio;

- per le singole operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro.

La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

 

Isa (articolo 24)

Viene disposto che:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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