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apprendistato di primo livello - sgravio contributivo per le assunzioni – istruzioni – INPS, circolare 15 giugno 2022, n. 70

L’INPS ha fornito istruzioni operative (allegate) per avvalersi dello sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), così come previsto dall’articolo 1, comma 645, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

La legge di bilancio 2022 ha disposto, infatti, che per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022 è riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Lo sgravio è da ritenersi applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:

-       assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello;

-       che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Il requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale. Per i criteri di computo dei lavoratori, l’INPS rinvia al paragrafo 3.3 della circolare n. 87 del 18 giugno 2021.

Lo sgravio comporta per i primi trentasei mesi di contratto l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296 del 2006.

Considerato il disposto letterale della norma, ai rapporti di lavoro in argomento si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 645, della legge di bilancio 2022 prevede espressamente che resta fermo “il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”, i datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal trentasettesimo mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150 del 2015 per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.

Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

In relazione alle assunzioni in apprendistato effettuate dai datori di lavoro che occupano sino a nove addetti, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.

Pertanto, anche ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in questione, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di bilancio 2022.

L’INPS rammenta che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al titolo I e/o al titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015 anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.

Per ogni ulteriore aspetto che attiene al regime contributivo conseguente all’applicazione dello sgravio in argomento, l’INPS rinvia alle precisazioni contenute nella citata circolare n. 87 del 2021, con la quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per gli anni 2020 e 2021.

 

condizioni per l’applicazione dello sgravio

Il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

L’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006.

Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In merito alla corretta applicazione della disposizione da ultimo richiamata, l’INPS rammenta che “laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi […] al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”.

Il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296 del 2006, nonché della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e, inoltre, è soggetto al contributo previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012 (ticket di licenziamento).

Lo sgravio contributivo in argomento soggiace altresì alle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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