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decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 “aiuti” – Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022

E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Di seguito, le disposizioni di maggiore interesse per le imprese rappresentate.

 

incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articolo 2)

L’articolo 4 del decreto-legge n. 21 del 2022 ha riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il decreto legge in oggetto ridetermina tale contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, portandolo dal 20 al 25 per cento.

L’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 ha invece riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese cosiddette energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il decreto legge in oggetto ridetermina tale contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, portandolo dal 12 al 15 per cento.

 

garanzie Sace (articolo 15)

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, per supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo che può arrivare fino al 50 per cento dei costi sostenuti per fonti energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

 

fondo garanzia PMI (articolo 16)

In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%.

 

garanzia SACE a condizioni di mercato (articolo 17)

La garanzia SACE, oltre al sostegno e al rilancio dell’economia, potrà supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l’incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l’occupazione.

La garanzia, della durata massima di 20 anni, può essere attivata in relazione a finanziamenti anche subordinati, sotto qualsiasi forma. La copertura è pari al 70% dell'importo del finanziamento, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati o non convertibili.

Per l’effettiva operatività è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea.

 

contributi a fondo perduto (articolo 18)

Si riconoscono nuovi contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Per l’anno 2022 viene istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Sono destinatarie del fondo, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in oggetto incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;

c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto in oggetto un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.

I contributi, proporzionali alla perdita dei ricavi, non possono comunque superare l’ammontare massimo di euro 400.000 per singolo beneficiario, e sono attribuiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina».

 

maggiorazione del credito di imposta beni immateriali 4.0 (articolo 21)

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232 del 2016 (beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali 4.0), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è elevata dal 20 al 50 per cento.

 

credito d'imposta formazione 4.0 (articolo 22)

Le aliquote del credito d'imposta, previste dall’articolo 1 comma 211 della legge n. 160 del 2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono aumentate dal 50 al 70 per cento per le piccole imprese e dal 40 al 50 per cento per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto in oggetto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

 

indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31)

Ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero sulla quota dei contributi a loro carico di cui all’articolo 1 comma 121 della legge n. 234 del 2021 (0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima) è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento, all’esito della conversione in legge del provvedimento da parte del Parlamento.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato

 


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