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aiuti di stato - agenzia delle entrate - dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework per le misure a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

Inoltre, sono state definite le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

chi deve presentare la dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici beneficiari degli aiuti che rientrano nel regime “ombrello”, elencati nell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

La dichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022.

La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1.

La dichiarazione va comunque presentata quando:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C, dove deve essere indicato il comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili;

- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;

- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

come si presenta la dichiarazione

La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:

- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

- i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

cosa va indicato nella dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla suddetta Sezione 3.12.

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti, allegata alle istruzioni, per ciascuna misura ivi elencata.

superamento massimali

In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l’importo eccedente nel riquadro “Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework” del modello.

L'importo eccedente i massimali, da riportare nel predetto riquadro, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A del modello (a cui si applica il regime "ombrello").

Nella dichiarazione vanno indicati gli importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.

In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l’ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24 (con futura risoluzione saranno istituiti gli appositi codici tributo). In ogni caso, è esclusa la compensazione.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si rinvia al modello e alle relative istruzioni (allegati).

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

provvedimento AE

Modello dichiarazione

Istruzioni per la dichiarazione


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