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credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - Agenzia delle Entrate interpello n. 237 del 29 aprile 2022 - limiti alla fruizione dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risposta ad interpello riguardante il credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo.

L'articolo 28 del decreto-legge “rilancio” n. 34 del 2020, introdotto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi e oggettivi.

Con riguardo all'aumento delle soglie degli aiuti compatibili con il mercato interno, il decreto ministeriale 11 dicembre 2021 stabilisce che gli aiuti sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, pari a 800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, e pari a 1.800.000 euro per impresa unica per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 202.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario.

La relazione illustrativa del decreto ha chiarito che, ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea nella decisione C (2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 (punto 95) come:

-       la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;

-       la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;

-        la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

 

In relazione ai crediti d'imposta, la disposizione individua, dunque, quale «data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario» alternativamente «la data di presentazione della dichiarazione dei redditi», oppure «la data di approvazione della compensazione».

Nella risposta ad interpello n. 153/E del 23 marzo 2022, vi è un richiamo al contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, laddove nelle Istruzioni per la compilazione dell’istanza relativa al predetto contributo è stato chiarito che, con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31.12.2021;

- data di approvazione della compensazione da intendersi alternativamente come: - data della maturazione; - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente; - data di presentazione del modello F24.

Al riguardo, il documento di prassi sopra richiamato chiarisce espressamente che la predetta precisazione, che demanda alla scelta del contribuente l'individuazione della data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario tra la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e la data di approvazione della compensazione, è in linea con l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2021, come esplicitato nella relazione illustrativa, può essere estesa anche al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Il quadro normativo e di prassi appena delineato va necessariamente completato facendo riferimento alla decisione della Commissione Europea C (2022) 171 final dell'11 gennaio 2022 con la quale è stata autorizzata l'estensione al 30 giugno 2022 del termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2021 ai fini dell'individuazione della data di concessione dell'aiuto, secondo i criteri definiti al citato paragrafo 95, secondo punto, della decisione della Commissione Europea C (2021) 7521.

Conseguentemente, secondo l’Agenzia, in base alla scelta del contribuente, che può individuare la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario tra la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e la data di approvazione della compensazione, il credito d’imposta spettante alla società istante per i canoni di locazione e affitto d'azienda soggiace:

- al limite di 800.000 euro, se lo stesso si considera ricevuto dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;

- al limite di 1.800.000 euro, se il credito si considera ricevuto dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022.

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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