coronavirus – ingressi in Italia – ordinanza del Ministro della salute 29 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022)
Il Ministro della salute, con l’ordinanza del 29 marzo 2022, ha prorogato fino al 30 aprile 2022 le misure concernenti gli ingressi dei viaggiatori provenienti da Stati o territori esteri contenute nella ordinanza del 22 febbraio 2022.
Fino al 30 aprile 2022, l’ingresso in Italia, indipendentemente dal paese di provenienza, a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, è consentito alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;
b) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (green pass base: vaccino, guarigione o test), o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai Regolamenti europei vigenti in materia (9 mesi per la vaccinazione).
In caso di mancata presentazione del green pass base, o della certificazione equivalente, si applica la misura della quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Le certificazioni previste possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.
I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
Fermo restando l’obbligo di esibire il dPLF, e a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, non è previsto l’obbligo di esibizione del green pass base per l’equipaggio dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante, i lavoratori transfrontalieri, gli studenti, coloro che transitano, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, o rientrano nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, o entrano per permanere non oltre quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Distinti saluti
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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