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decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21 “misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 18 marzo scorso, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il provvedimento affronta i seguenti ambiti:

- contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti

- misure in tema di prezzi dell’energia

- sostegni alle imprese

- presidi a tutela delle imprese nazionali

- accoglienza umanitaria

Di seguito, i provvedimenti di maggiore interesse.

 

credito d’imposta per IMU in comparto turismo (articolo 22)

Viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per i seguenti soggetti:

- imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, e imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta

- imprese del comparto fieristico e congressuale

- complessi termali e parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il credito di imposta è riconosciuto in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, alle seguenti condizioni:

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

- i soggetti indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 20207 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (articolo 3)

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese cosiddette energivore (di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto solo qualora il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta inoltre è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

 

credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale (articolo 4)

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17) è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta inoltre è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In caso di cessione, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

 

rateizzazione delle bollette per i consumi energetici (articolo 8)

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

 

Distinti saluti

 

                                                                               Il Direttore Generale

                                                                   (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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