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misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 – legge n. 11 del 18 febbraio 2022, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2022, n. 41).

Il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Nella legge di conversione è confluito il contenuto del decreto legge decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che sarà fatto decadere.

Di seguito, si riassume il contenuto del provvedimento, come risultante dalle modifiche introdotte in Parlamento.

 

proroga dello stato di emergenza (articolo 1)

Lo stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è prorogato fino al 31 marzo 2022.

 

quarantene (articolo 2)

La cessazione del regime di quarantena consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena.

La misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo. Si ricorda che il decreto legge n. 5 del 2022 ha esteso la misura dell’auto sorveglianza, in sostituzione della quarantena precauzionale, anche a coloro che sono guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

 

green pass (articolo 3)

Dal 1° febbraio 2022, la durata del green pass rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario è ridotta da 9 a 6 mesi. Si ricorda che non è soggetto a scadenza il green pass rilasciato a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, o a seguito della guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, come previsto dal decreto legge n. 5 del 2022.

Si ricorda inoltre che il decreto legge n. 5 del 2022 ha previsto alcune deroghe per i soggetti che provengono da uno Stato estero.

 

obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 (articolo 4, comma 2)

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio è altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

 

impiego del green pass base (articolo 5)

Fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e degli specifici protocolli e linee guida:

- mense e catering continuativo su base contrattuale;

- concorsi pubblici;

- corsi di formazione pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi vaccinali e specifiche deroghe.

 

impiego del green pass rafforzato (articolo 5 bis)

Fino al 31 marzo 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e degli specifici protocolli e linee guida:

- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (ai quali si accede con green pass base);

- alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce (fatta eccezione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità);

- sagre e fiere, convegni e congressi;

- centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

- partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi;

- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

- partecipazione a cerimonie pubbliche.

La disposizione non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

Distinti saluti.

                                                                              Il Direttore Generale

                                                                  (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

 

 


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