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ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - aspetti contributivi – INPS, messaggio 9 febbraio 2022, n. 637

I commi da 191 a 220 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) hanno significativamente modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 . Con il messaggio allegato l’INPS fornisce indicazioni di carattere generale relativamente alle nuove disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva.

 

Fondo di integrazione salariale (FIS)

La legge n. 234 del 2021 all’articolo 1, comma 207, lettera a), ha modificato l’articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, inserendo il comma 2-bis che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell’ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

misura della contribuzione ordinaria

L’articolo 1, comma 207, della legge n. 234 ha riformulato, alla lettera e), le disposizioni del comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148, concernenti la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

 

aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022

L’articolo 1, comma 219, della legge n. 234 dispone, per l’anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:

-       per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (0,50 - 0,35);

-       per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,25);

-       per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,11);

-       per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

 

integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

La legge di bilancio 2022 ha modificato l’articolo 20 del decreto legislativo n. 148 introducendo il comma 3-bis il quale prevede che: “Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale.

 

misura della contribuzione ordinaria

La legge di bilancio 2022 ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 148. Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

 

aliquota contributiva ordinaria per l’anno 2022

L’articolo 1, comma 220, della legge di bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’articolo 1, comma 219, lettera c). Ne consegue che per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell’imponibile contributivo (0,90 – 0,63).

 

contributo addizionale

contributo addizionale per la CIGO e la CIGS

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148, e cioè:

a)    9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b)    12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c)    15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

 

Inoltre, per effetto dell’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge di bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 5 citato, viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale, al ricorrere degli specifici presupposti, nelle seguenti misure:

a)      6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b)      9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

contributo addizionale per il FIS

La misura della contribuzione addizionale connessa all’utilizzo delle prestazioni del FIS – analogamente a quanto sopra detto per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale – non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla legge n. 234. La stessa, infatti, rimane confermata, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Si ricorda che l’articolo 7 del decreto-legge sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n .4) ha previsto l’esonero dalla contribuzione addizionale per le imprese alberghiere che fanno ricorso ai trattamenti erogati dal FIS a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 .

Ricorda infine che il comma 8-bis – introdotto, nell’articolo 29, dall’articolo 1, comma 207, lettera f), della legge di bilancio 2022 – prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% “a            favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale […] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”. Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (il 4% ridotto del 40%).

 

contratto di apprendistato e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al titolo I e al titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio.

In particolare, per gli apprendisti, l’articolo 2 del decreto legislativo n. 148 – come modificato dalle disposizioni della legge di bilancio 2022 – non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale; inoltre, non è più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

L’articolo 2 in questione al comma 1 dispone che: “Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”. In considerazione di ciò, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dai titoli I e II del decreto legislativo n. 148, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

Non sono invece modificate le disposizioni concernenti i dirigenti. Gli stessi restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del titolo I (articolo 1, comma 1, decreto legislativo n. 148 del 2015).

 

istruzioni operative per l’elaborazione dei flussi Uniemens

L’istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati si atterranno alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021. Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni da parte dell’INPS.

Distinti saluti.

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)


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