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coronavirus – ingressi in Italia – ordinanza del Ministro della salute 27 gennaio 2022

Il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza con cui vengono stabiliti i criteri per derogare ai divieti di spostamento da e per l'estero e le misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Per i viaggiatori provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea viene eliminato l’obbligo di sottoporsi al tampone prima dell’ingresso in Italia, e viene richiesto il green pass base al posto di quello rafforzato.

L’ordinanza produce effetti dal 1° febbraio fino al 15 marzo 2022.

L’ordinanza prevede inoltre che, per le sole finalità di ingresso in Italia, rimane confermata la durata della validità dei certificati COVID digitali dell’UE, nei termini di cui ai Regolamenti vigenti in materia. Si fa presente che il regolamento delegato UE 2021/2288 del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento UE 2021/953, stabilisce che gli Stati membri dovrebbero prevedere, ai fini del viaggio, un periodo di validità della certificazione comprovante il completamento del ciclo di vaccinazione primario non inferiore a 270 giorni. La disposizione del regolamento europeo si applica a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Di seguito, si riepilogano i requisiti attualmente previsti per l’ingresso in Italia.

 

stati e territori di cui all'elenco C

Gli Stati e territori inclusi nell'elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono i seguenti:

<< Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.>>

L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui all’elenco C nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore o alle autorità di vigilanza al momento dell’imbarco del Passenger Locator Form in formato digitale oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco o alle autorità di vigilanza di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;

c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

 

stati e territori di cui all'elenco D

La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, è sostituita dalla seguente:

<<Elenco D: Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao>>.

L’ingresso nel territorio nazionale delle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’elenco D dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 è consentito con la contestuale presenza delle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;

c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui alla lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dalla lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

 

stati e territori di cui all'elenco E

L’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in tutti gli altri Stati e territori (elenco E dell'Allegato 20 al dpcm  2 marzo 2021) è consentito soltanto in presenza di uno specifico motivo di necessità, e nel rispetto di specifiche condizioni.

 

deroghe

Si riepilogano di seguito le deroghe a tali disposizioni stabilite dalle normative vigenti.

esenzione totale(ingressi senza obblighi di certificazione verde / test antigenico o molecolare pre-partenza, isolamento e successivo test, ma con obbligo di Passenger Locator Form)

A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, gli obblighi previsti dall’ordinanza del Ministro della salute per l'ingresso nel territorio nazionale non si applicano nei seguenti casi:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

- al personale viaggiante;

- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20 (Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano);

- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

-  a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale;

-  a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form);

-  in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non si applica neanche l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form).

esenzione parziale(ingressi con test antigenico o molecolare, senza isolamento fiduciario)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 , e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei seguenti casi:

- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

- agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

-  ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C. Tale disposizione, a seguito della nuova ordinanza del Ministro della salute, e come riportato sul sito del Ministero degli esteri “viaggiaresicuri.it”, consente ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D di entrare in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore senza effettuare l’isolamento fiduciario, ove previsto;

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

- agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;

- agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'art. 49, comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.

 

Distinti saluti

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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