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misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori connesse all'emergenza da COVID-19 – decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 24 (Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2022, n. 21).

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge “sostegni ter”, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e ai lavoratori connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Viene di seguito riepilogato il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, che accolgono alcune delle istanze avanzate da Federalberghi in materia di integrazione salariale, credito d'imposta per gli affitti e contenimento degli oneri di gestione.

Federalberghi proseguirà la propria azione di sensibilizzazione delle istituzioni e delle forze politiche, con l’obiettivo di migliorare le previsioni del decreto sostegni ter e degli altri provvedimenti in itinere, dedicando prioritaria attenzione alle problematiche concernenti il super green pass e le restrizioni all’erogazione di servizi ai viaggiatori, la tassazione sugli immobili (IMU), le garanzie sui crediti e la moratoria sui mutui.

 

trattamenti di integrazione salariale (articoli 7 e 23)

Il decreto “sostegni ter” prevede, per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali che sospendono o riducono la propria attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, la possibilità di fare ricorso ai trattamenti del fondo di integrazione salariale senza pagare la contribuzione addizionale (che di norma è pari al 4% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate).

Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto in passato, non viene prorogata l’integrazione salariale con causale Covid-19, ma viene previsto il ricorso agevolato ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, estesi dalla legge di bilancio 2022 alla generalità dei datori di lavoro con dipendenti.

La misura è finanziata con uno stanziamento di 84,3 milioni di euro per l’anno 2022.

Si ricorda che in caso di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

In considerazione dei quesiti pervenuti, si segnala che la possibilità di pagamento diretto a carico dell’INPS rimane confermata e che le norme che ne disciplinano il funzionamento sono le stesse previste per la cosiddetta “cassa covid” (articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Ci riserviamo di comunicare tempestivamente le istruzioni che saranno diramate dall’INPS sulle modalità di presentazione della domanda, che dovrà avvenire mediante la piattaforma online.

 

fondo nazionale turismo (articolo 4, comma 1)

Il comma 366 della legge di bilancio per l’anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con la finalità di razionalizzare gli interventi destinati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il decreto “sostegni ter” ha incrementato la dotazione del fondo per l’anno 2022, portandola da 120 a 220 milioni di euro.

 

esonero contributivo per lavoratori stagionali (articolo 4, comma 2)

Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuto, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

In caso di conversione dei suddetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.

I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di 60,7 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse del fondo nazionale turismo.

 

credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili (articolo 5)

L’articolo 28 del decreto “rilancio” ha istituito, in favore delle imprese turistico ricettive e termali, un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda, dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021.

Il decreto “sostegni ter” ne prevede l’applicabilità alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, stanziando a tal fine 128 milioni di euro.

Il credito spetta a condizione che gli interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e all’adozione delle istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

bonus terme (articolo 6)

L’articolo 29-bis del decreto “agosto” ha istituito un incentivo finalizzato a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati.

I buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022 saranno utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

 

contenimento dei costi dell’energia elettrica (articolo 14)

Il decreto “sostegni ter” annulla, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

L'efficacia della misura è subordinata all'adozione di una delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

 

sospensione dei mutui nei comuni del cratere (articolo 22, commi 3 e 4)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la sospensione dei mutui nei comuni del cratere sismico del Centro Italia.

La sospensione vale sia per le attività economiche e produttive sia per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

 

aiuti di Stato (articolo 27)

L’importo massimo delle misure di aiuto adottate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio, a valere sulle proprie risorse ai sensi dell’articolo 27 del decreto rilancio n. 34 del 2020, viene adeguato ai nuovi massimali previsti dal Temporary Framework. Tali aiuti, ai sensi della sezione 3.1 dell’ultima versione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, sono concessi fino ad un importo complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro.

Viene inoltre adeguato ai nuovi massimali l’importo massimo degli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, di cui all’articolo 60 bis del decreto rilancio, concessi dalle Regioni e Province autonome, a valere sulle proprie risorse. L'importo complessivo dell'aiuto, ai sensi della sezione 3.12 dell’ultima versione del Temporary Framework, non può superare i 12 milioni di euro per impresa.

 

Distinti saluti.

                                                                               Il Direttore Generale

                                                                   (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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