Olio di oliva – Caratteristiche del tappo antirabbocco – Circolare MISE-MIPAAF del 15 dicembre 2014 – articolo 18 della legge n. 161 del 2014.
I Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole hanno emanato una circolare congiunta per fornire chiarimenti sulle caratteristiche del dispositivo di chiusura di cui devono essere fornite le confezioni degli oli di oliva vergini proposte nei pubblici esercizi per usi diversi da quelli di cucina e di preparazione dei pasti (cfr. nostra circolare n. 228 del 2014).
Secondo i Ministeri, il cd "tappo antirabbocco" deve presentare due caratteristiche:
-
impedire un nuovo riempimento della confezione e comunque una modifica del contenuto della stessa;
-
risultare saldamente vincolato al collo della bottiglia o in generale al recipiente in modo tale da non essere possibile la sua asportazione con un mero intervento manuale ovvero senza mostrare, in caso di avvenuta effrazione, l'alterazione del dispositivo dosatore e/o degli elementi che lo rendono solidale al contenitore, ovvero segni evidenti della manomissione, facilmente rilevabili all'esame visivo del controllore o dell'utilizzatore.
Si chiarisce infine che l'eventuale utilizzo di confezioni "monodose" assolve agli obblighi di legge anche se le stesse non impiegano tappi antirabbocco, in quanto una volta aperte vengono utilizzate integralmente durante il pasto e la confezione rimane comunque aperta o alterata.
Ricordiamo che in caso di inadempimento alla predetta disposizione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
← Ritorna
Le Terme Tettuccio