disposizioni urgenti in materia di termini legislativi – decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2021, n. 309).
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 dicembre 2021, ha approvato un nuovo decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto decreto “milleproroghe”).
Il decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre, è in vigore dal 31 dicembre 2021.
Di seguito, si riepiloga il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali.
svolgimento delle assemblee di società ed enti (articolo 3, comma 1)
La normativa semplificata in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti di cui all’articolo 106 del decreto-legge n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) sarà applicabile alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.
Si rammenta che, ai sensi del comma 8-bis del citato articolo 106, le medesime disposizioni si applicano anche ad associazioni e fondazioni.
fondo di solidarietà residuale (articolo 9, comma 5)
La costituzione di fondi di solidarietà di settore non potrà prevedere aliquote di finanziamento inferiori a quelle previste per il fondo di integrazione salariale. In passato, tale facoltà era prevista in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti.
fondo nuove competenze (articolo 9, comma 8)
Anche nel 2022 sarà possibile accedere al fondo nuove competenze, stipulando accordi collettivi aziendali o territoriali che, a fronte di mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero dell’esigenza di favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, rimodulino l’orario di lavoro finalizzandone una parte a percorsi formativi .
etichettatura degli imballaggi (articolo 11, commi 1 e 2)
I prodotti privi dei requisiti prescritti in materia di etichettatura degli imballaggi e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 (in luogo del previgente 1° gennaio 2022) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
assistenza sanitaria a favore di turisti stranieri (articolo 12, comma 1)
E’ prorogato al 30 giugno 2022 il termine finale della copertura assicurativa che le regioni possono attivare in favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano il COVID-19 durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da questi ultimi sostenute per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
bonus terme (articolo 12, comma 2)
Gli enti termali che hanno ricevuto in pagamento il buono per l'acquisto di servizi termali (cosiddetto “bonus Terme”) possono richiedere il rimborso del relativo valore entro 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali, previa emissione della relativa fattura.
disciplina degli aiuti di Stato (articolo 20)
Vengono prorogati al 30 giugno 2022 i termini di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Inoltre, è prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità di convertire misure concesse sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili, in altre forme di aiuto come le sovvenzioni.
prevenzione incendi
Il decreto non contiene disposizioni in materia di prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive.
Si ricorda che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2022 .
La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2021 sia stata presentata al Comando dei vigili del fuoco una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito.
Per i rifugi alpini con più di 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 3 marzo 2014 (che ha modificato la regola tecnica di cui al decreto 9 aprile 1994), è scaduto il 31 dicembre 2021 il termine per gli adeguamenti alle seguenti prescrizioni: 9 - impianti elettrici; 11.2 - estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente; 13 - segnaletica di sicurezza; 14 - gestione della sicurezza; 15 - addestramento del personale; 17 - istruzioni di sicurezza. Per i restanti punti della regola tecnica, i rifugi dovranno completare l’adeguamento entro il 31 dicembre 2023.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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