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allergeni - regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il 13 dicembre sono entrate in vigore le disposizioni previste dal regolamento europeo n. 1169 del 2011, tra cui l’obbligo di informare il consumatore sulla presenza di allergeni negli alimenti venduti e somministrati.

In vista della emanazione dei decreti attuativi delle nuove disposizioni, Federalberghi ha rappresentato formalmente al Ministero dello Sviluppo Economico le difficoltà connesse a tale obbligo per le imprese del nostro settore.

In particolare, abbiamo chiesto che sia consentito adempiere all’obbligo di cui trattasi mediante una comunicazione scritta, da riportare in un apposito cartello, che fornisca al cliente un’informativa di carattere generale e lo inviti a rivolgersi al personale al fine di ricevere informazioni specifiche.

La bozza di decreto predisposta dal Ministero dello sviluppo economico contempla la modalità suggerita da Federalberghi, prevedendo nel contempo che le informazioni specifiche risultino in una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il cliente. Si evidenzia che – al momento – tale soluzione non può considerarsi acquisita, in quanto sull’argomento deve pronunciarsi il Ministero della Salute.

In attesa che vengano emanati i provvedimenti attuativi, riteniamo utile riepilogare il quadro normativo vigente.

 Contenuto dell’informativa

 L’articolo 44 del regolamento europeo stabilisce che, salvo diversa previsione da parte degli Stati membri (attualmente non emanata dallo Stato italiano) per gli alimenti venduti non preimballati o somministrati non è obbligatorio indicare al consumatore tutti gli ingredienti contenuti ma solo l’eventuale presenza dei cosiddetti allergeni (lista in allegato 1).

 Decorrenza dell’obbligo di informativa

 L’obbligo di fornire le informazioni sugli allergeni contenuti negli alimenti somministrati è entrato in vigore lo scorso 13 dicembre, anche in assenza del provvedimento attuativo da parte dello Stato italiano.

 Modalità dell’informativa

 Relativamente alle modalità con cui le informazioni devono essere fornite, in assenza di uno specifico provvedimento nazionale, la Direzione salute e consumatori della Commissione europea ritiene che la forma con cui fornire le informazioni sulla presenza o meno degli allergeni ai consumatori deve essere scritta.

 La bozza di decreto del Ministero dello sviluppo economico (allegato 2), ora al vaglio del Ministero della Salute, consente l’apposizione di un cartello che avvisi della possibile presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze e rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni, che devono però risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore (allegato 2, articolo 12 che aggiunge l’articolo 16 bis al decreto legislativo n. 109 del 1992).

 Al riguardo, abbiamo predisposto un facsimile di cartello, sulla cui conformità al dettato normativo siamo in attesa di conoscere il parere dei Ministeri competenti:

 

 

ATTENZIONE

Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o intolleranze. Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive degli specifici allergeni.

 

WARNING

Some of the dishes and food served in this restaurant may contain substances that cause allergies or intolerances. If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which dishes do not contain the specific allergens.

 

 

Se quanto riportato nella bozza di decreto del MISE verrà confermato, oltre al cartello, gli allergeni presenti nei diversi alimenti dovranno risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile (ad esempio dal ricettario, e per i prodotti acquistati dalle relative etichette).

 Sanzioni

 L’obbligo di fornire le informazioni sugli allergeni attualmente non è sanzionato. Facciamo però presente che, anche in assenza di sanzioni, la mancata indicazione degli allergeni espone l’impresa a serie conseguenze civili e penali, in caso di problemi causati ai clienti allergici dalla somministrazione di alimenti contenenti allergeni non evidenziati.

 La disciplina sanzionatoria dei nuovi obblighi sarà contenuta in uno specifico decreto del MISE in corso di emanazione.

 Per l’omissione della fornitura delle indicazioni delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze da parte delle nostre imprese, la bozza di decreto elaborato dal MISE prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 8.000 a € 64.000. Federalberghi ha chiesto al Ministero di ridurre l’importo delle sanzioni, eccessivamente gravose per le nostre imprese.

 La bozza di decreto introduce comunque l’istituto della diffida, applicabile nel caso in cui venga accertata per la prima volta l’esistenza di violazioni sanabili. Il soggetto diffidato potrà adempiere alle prescrizioni violate in un termine non inferiore a venti giorni, senza applicazione di sanzioni.

 La bozza di decreto, infine, prevede l’abbattimento della metà degli importi minimi e massimi della sanzione edittale nel caso in cui il responsabile rientri nei parametri di microimpresa.

 Ci riserviamo di tornare ad informarvi dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni del regolamento europeo.

 Distinti saluti.

 Il Direttore Generale

(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

scarica cartello avviso

 


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