indennità per lavoratori fragili e in quarantena – INPS, messaggio18 novembre 2021, n. 4027
L’INPS ha fornito indicazioni (allegate) in merito alle disposizioni introdotte dall’articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che è intervenuto sulla disciplina inerente alle tutele previste per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cosiddetti fragili, apportando modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
La nuova formulazione dell’articolo 26 in questione stabilisce l’equiparazione alla malattia, fino al 31 dicembre 2021, del periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Le domande di accesso al beneficio, presentate dai soggetti aventi diritto anche per gli eventi verificatisi nel corso dell'anno 2021, saranno rimesse in lavorazione dalle sedi territoriali dell’istituto per la liquidazione della relativa indennità.
Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS viene quindi erogata l'indennità e la relativa contribuzione figurativa.
Il lavoratore interessato deve produrre, per i futuri eventi, il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante è tenuto a indicare, se disponibili, gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.
Per il finanziamento della misura è stato previsto un ulteriore stanziamento di risorse, nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, che consentirà di finanziare la misura dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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