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decreto fiscale – disposizioni di carattere giuslavoristico e previdenziale – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Gazzetta ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252)

È stato pubblicato il c.d. decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146) che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Con riferimento agli aspetti giuslavoristici e previdenziali, le principali novità riguardano la proroga dell’integrazione salariale per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza Covid-19; il rinnovo dei congedi parentali per genitori con figli che svolgono didattica a distanza, o in quarantena; l'inasprimento delle sanzioni per le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza sul lavoro e l'estensione delle competenze di coordinamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro; il rifinanziamento dell'indennità di malattia in caso di quarantena e del reddito di cittadinanza. Di seguito sono dettagliati i contenuti del decreto.

 

integrazione salariale (articolo 11)

Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali previsti per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi connessi all'emergenza Covid-19. Si ricorda che la proroga dell’integrazione salariale era stata sollecitata da Federalberghi, che in tal senso ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le altre organizzazioni datoriali un avviso comune.

Il decreto fiscale prevede la possibilità, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2021), di estendere la domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi non è previsto alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per le nuove settimane concesse dal decreto fiscale non possono, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, avviare procedure di licenziamento collettivo e, indipendentemente dal numero dei dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Sono altresì sospese tutte le procedure in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non trovano applicazione nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Sono esclusi dal divieto anche i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

sicurezza sul lavoro (articolo 13)

Il decreto fiscale contiene una serie di misure riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro, che consentiranno agli organi ispettivi di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o dove siano presenti rapporti di lavoro non dichiarati.

Al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Insieme a tale provvedimento, l'Ispettorato può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

È condizione per la revoca del provvedimento:

a)    la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b)    l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c)    la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'allegato I del decreto;

d)    nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e)    nelle ipotesi di cui all'allegato I del decreto, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Su istanza di parte, la revoca è inoltre concessa subordinatamente al pagamento del 20% della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del 5%, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

È fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

somministrazione (articolo 11, comma 15)

È stato soppresso il quinto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la somministrazione di lavoro.

La norma fissava al 31 dicembre 2021 il termine di efficacia della disposizione (prevista al quarto periodo del comma 15 citato) che consente, nel caso di somministrazione a tempo determinato, all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

 

quarantena e malattia (articolo 8)

Modificando l'articolo 26 del decreto cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18) è stato previsto il rifinanziamento per le misure adottate al fine dell'equiparazione della quarantena per Covid-19 alla malattia. La misura interviene dando copertura finanziaria non solo per le settimane fino al termine dello stato di emergenza, ma anche per l'intero periodo pregresso che rischiava di rimanere senza copertura finanziaria.

 

congedi parentali (articolo 9)

Sono rinnovati fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali per i figli che svolgono didattica a distanza, o in quarantena.

Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Per i genitori di figli con disabilità il beneficio è riconosciuto a prescindere dall'età del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria ed è pari al 50% della retribuzione.

In caso di figli di età compresa fra quattordici e sedici anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 9, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata per i figli conviventi minori di quattordici avranno diritto a fruire dell'indennità per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell'indennità di maternità.

I lavoratori autonomi iscritti all'INPS potranno ugualmente beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto.

Distinti saluti.

 

                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                               (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato


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