Indennità decreto sostegni-bis - presentazione domande di riesame – INPS, messaggio 18 ottobre 2021, n. 3530
L'INPS ha diramato chiarimenti (allegati) concernenti le indennità disposte dagli articoli 42 e 69 del c.d. decreto sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) confermando che è stata completata la prima fase di gestione centralizzata delle domande con la verifica, mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e sulle incumulabilità normativamente previste.
L’istituto ha altresì fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.
L'articolo 42 del decreto sostegni-bis prevede la concessione di un'indennità pari a 1.600 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattate dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, tra queste quelle dei:
- lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, l'istituto riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione delle indennità previste in favore delle categorie di lavoratori sopra indicate e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell'esito di reiezione.
Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell'INPS avvalendosi del servizio denominato "Indennità Covid-19 (decreto Sostegni bis 2021)", alla voce "Esiti", sia da parte dei patronati che da parte dei cittadini con le proprie credenziali.
Il termine per proporre il riesame è il 7 novembre 2021 (venti giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio in esame, ovvero dalla data di comunicazione dell'esito di reiezione se successiva), per consentire alle sedi territoriali dell'istituto l'eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l'interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.
L'utente può inviare la documentazione attraverso il link "Esiti" nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda "Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)", per il tramite dell'apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.
Altra modalità di invio della documentazione alla sede di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, istituita per ogni sede territoriale INPS.
Distinti saluti.
Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)
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