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obbligo di certificazione verde Covid-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro - decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Gazzetta ufficiale 21 settembre 2021, n. 226)

 È stato pubblicato il decreto-legge recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Nell’allegare il testo del provvedimento, che presenta alcune novità rispetto alle anticipazioni preannunciate dal Governo dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri, se ne riassumono i contenuti di principale interesse per le imprese del settore.

 

obbligo di certificazione

Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “green pass”).

L’obbligo insorge in capo a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, a prescindere dalla forma contrattuale: non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti, etc.

L’obbligo riguarda altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni (ad esempio, contratti di appalto di servizi o somministrazione di lavoro).

Le persone che svolgono la propria attività lavorativa con modalità di lavoro agile (cosiddetto “smartworking”) non invece sono tenute ad esibire la certificazione verde, se l’esecuzione della prestazione non comporta l’accesso ai luoghi di lavoro. Al riguardo, va peraltro sottolineato che il mancato possesso della certificazione non implica il diritto alla trasformazione del rapporto in modalità “agile”.

 

decorrenza e durata

L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

 

lavoratori privi di certificazione

I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

controlli

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni, tale verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Appare opportuno evidenziare l’interesse del datore di lavoro “ospitante” ad effettuare la verifica nei confronti dei lavoratori esterni, anche in considerazione delle responsabilità connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei confronti dei propri dipendenti e della clientela.

I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021:

- definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

- individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento.

 

sistema sanzionatorio

In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa da euro da 600 a 1.500. Resta ferma, inoltre, la possibilità di applicare le sanzioni disciplinari, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL Turismo.

In caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di verifica della certificazione verde o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, il datore di lavoro è punito con la sanzione da euro 400 a euro 1.000.

Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione.

 

validità della certificazione

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 15 ottobre 2021, si ritiene opportuno rammentare che la certificazione verde Covid-19 per vaccinazione è valida a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di somministrazione della prima o unica dose di vaccino e fino alla data della seconda dose, se prevista.

L’articolo 5 del decreto-legge n. 127 ha previsto che, per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino.

Il Governo ha preannunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari (attualmente, il green pass è disponibile per chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti).

 

costo dei tamponi

Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Il costo dei tamponi non è a carico dei datori di lavoro.

È istituto un fondo destinato a finanziare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

Ci riserviamo di trasmettere con successiva comunicazione gli eventuali chiarimenti che saranno forniti dalle amministrazioni interessate.

 

Distinti saluti.

                                                                                         Il Direttore Generale

                                                                              (Dr. Alessandro Massimo Nucara)

 

allegato


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